Forfettari, addio alle semplificazioni

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Forfettari, col concordato preventivo addio definitivo alle semplificazioni contabili.

Per l’accesso al concordato preventivo biennale, introdotto dal decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale (legge 111/23), approvato in consiglio dei ministri il 2 novembre, anche i contribuenti con regime a forfait dovranno infatti iniziare tenere, seppur in mancanza di uno specifico obbligo, una contabilità per rilevare i costi di esercizio.

Il vincolo si somma a quello legato agli obblighi informativi del quadro Rs, prospetto improvvisamente divenuto indispensabile per l’amministrazione finanziaria, che già costringe i forfettari a tenere nota di una serie di spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.

Inoltre va ricordato che dal 1 gennaio prossimo inoltre scatterà l’obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica con correlato aumento della complessità gestionale del regime conseguente principalmente all’utilizzo dei software per emissione ed eventuale ricezione dei documenti fiscali.

Per il concordato la contabilità diventa necessaria.

E’ opportuno ricordare che il concordato preventivo biennale (CPB) ovvero la nuova modalità di “accordo” tra fisco e contribuente per definire la base imponibile nei due anni successivi a quello di sottoscrizione del patto, è strumento reso disponibile anche alle partite Iva che utilizzano il regime forfettario.

Come stabilito all’articolo 8 del decreto legislativo che disciplina il concordato preventivo biennale, l’agenzia delle entrate metterà a disposizione entro il 15 marzo di ogni anno (solo per il 2024 entro il mese di aprile) appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.

Il pacchetto informativo con tutta probabilità ricalcherà totalmente o parzialmente quello previsto per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale e ciò costringerà inevitabilmente anche i forfettari a rilevare contabilmente i costi di esercizio al fine di fornire il dato in fase di presentazione della richiesta di adesione.

Duplice rischio

Non quantificare ed indicare le spese sostenute in fase di accesso al CPB potrebbe esporre il forfettario ad un duplice rischio.

Il primo è quello di ricevere una proposta di reddito troppo elevata poiché calcolata senza considerare l’incidenza dei costi necessari per lo svolgimento dell’attività (come già accade però per la determinazione del reddito imponibile non intaccato analiticamente dai costi, considerati indirettamente attraverso l’abbattimento del reddito prodotto dai coefficienti di redditività).

Il secondo è il rischio della preclusione all’utilizzo dello strumento qualora l’agenzia delle entrate in fase di quantificazione della proposta rilevi, dall’incrocio delle banche dati in possesso dell’amministrazione, un incongruenza tra i dati in possesso dell’amministrazione stessa e quelli invece comunicati dal contribuente nell’istanza per l’accesso CPB.E’ importante sottolineare che ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo in commento, che la proposta di concordato è elaborata dall’agenzia delle entrate, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria.

Va detto però che attualmente non è noto sapere quale sarà la struttura del pacchetto informativo richiesto per la presentazione dell’istanza di accesso al concordato e che lo stesso sarà stabilito con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate, in cui saranno individuati modalità e i dati da comunicare telematicamente.

Giuliano Mandolesi, ItaliaOggi