Gli organi amministrativi di Lottomatica Group S.p.A. e di Lottomatica S.p.A hanno approvato in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2502 e 2505, comma 2, c.c., la fusione diretta per incorporazione di Lottomatica in Lottomatica Group (nella foto, l’a. d. Guglielmo Angelozzi).
Lottomatica Group, le cui azioni sono quotate su Euronext Milan, detiene l’intero capitale sociale di Lottomatica.
Per ulteriori informazioni sulle finalità della Fusione, le modalità, i termini, la tempistica e le altre informazioni relative alla Fusione si rimanda a quanto già comunicato al mercato in data 18 giugno 2024 in relazione all’approvazione del progetto di fusione.
Gli effetti giuridici della Fusione si produrranno, ai sensi dell’articolo 2504-bis, secondo comma, c.c., dalla seguente data (la “Data di Efficacia Giuridica”): (i) se l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile avviene entro il 31 ottobre 2024 (compreso), la Data di Efficacia Giuridica sarà il 1° novembre 2024; e (ii) se l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile avviene a partire dal 1° novembre 2024 (compreso), la Data di Efficacia Giuridica coinciderà con la data in cui avviene l’ultima delle suddette iscrizioni.
Dalla Data di Efficacia Giuridica, Lottomatica Group subentrerà, di pieno diritto e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Lottomatica. Inoltre, a partire dalla Data di Efficacia Giuridica, cesseranno ad ogni effetto di legge tutti gli organi e tutte le cariche sociali di Lottomatica, nonché saranno revocate, ipso iure, le procure dagli stessi organi sociali rilasciate nell’esclusivo interesse di Lottomatica.
Le operazioni di Lottomatica saranno imputate al bilancio di Lottomatica Group, ai sensi dell’articolo 2501-ter, primo comma, n. 6 del codice civile, dal primo giorno dell’esercizio nel corso del quale la Fusione avrà efficacia giuridica.
Si segnala che la Fusione non richiede la pubblicazione del documento informativo previsto dall’articolo 70, comma 6, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) e dall’Allegato 3B dello stesso Regolamento Emittenti, in quanto si tratta di operazione di fusione effettuata tra una società emittente quotata (la Società Incorporante) e una società da essa interamente controllata (la Società Incorporanda) e avendo la Società esercitato la facoltà di derogare agli obblighi informativi di cui agli articoli 70, comma 6 e 71 comma 1 del Regolamento Emittenti.