Un corsia preferenziale per i giovani e le famiglie più numerose per l’accesso al fondo di garanzia per i mutui prima casa. Fino al 31 dicembre 2024 si potrà arrivare a ottenere una garanzia addirittura fino al 90% del capitale del finanziamento richiesto, comprendendovi anche le spese di istruttoria della pratica, quelle relative alla perizia dell’immobile e di incasso delle rate, nonché gli eventuali costi di intermediazione. Le domande vanno presentate on-line alla Consap.
Le caratteristiche e le condizioni della misura sono state illustrate nella guida preparata dall’Abi, associazione bancaria italiana, in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori, allo scopo di spiegare agli utenti le modalità per usufruire di questo interessante strumento pubblico, volto a supportare nell’acquisto dell’abitazione principale i giovani e, in particolare per l’anno 2024, le famiglie più numerose.
La guida si inserisce nell’ambito del progetto che prevede la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, con l’obiettivo di supportare e rafforzare le conoscenze economiche e favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario da parte dei cittadini anche meno esperti. La guida è in formato digitale, liberamente accessibile sul sito dell’Abi, all’indirizzo www.abi.it, e a disposizione delle banche e delle associazioni dei consumatori che hanno collaborato all’iniziativa.
Chi e come beneficia della garanzia
Il fondo di garanzia per i mutui prima casa favorisce l’accesso ai mutui per l’acquisto, o per l’acquisto e la ristrutturazione per efficientamento energetico, della prima casa a beneficio dei cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo, rilasciando garanzie pari al 50% della quota capitale su mutui ipotecari erogati per un importo non superiore a 250 mila euro.
L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del ministero dei lavori pubblici n. 1072 del 1969.
In generale per l’accesso alla garanzia del fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
Sono invece state introdotte delle agevolazioni per le categorie di clienti cosiddetti prioritari. Si tratta dei nuclei familiari costituiti da almeno due anni da coniugi o da conviventi more uxorio in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età, delle persone singole con figli minori con sé conviventi, delle persone separate, divorziate o vedove conviventi con almeno un figlio minore, dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, nonché dei conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
Per i richiedenti il mutuo ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile è uguale al tasso effettivo globale medio (Tegm), come rilevato dalla pubblicazione trimestrale del ministero dell’economia e delle finanze di cui alla legge n. 108 del 96.
Fino al 31 dicembre 2024 le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al fondo che abbiano un Isee non superiore a 40 mila euro annui possono ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale dei mutui richiesti.
Tra le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al fondo sono anche previsti i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche: nuclei con tre figli di età inferiore a 21 anni e un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40 mila euro annui e nuclei con quattro figli di età inferiore a 21 anni con un Isee non superiore a 45 mila euro annui.
In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare all’85%. Occorre infine considerare anche i nuclei familiari con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con un Isee non superiore a 50 mila euro annui, per i quali la percentuale massima di copertura può arrivare addirittura al 90%.
Bisogna considerare che gli appartenenti alle categorie con priorità di accesso al fondo possono però ottenere una percentuale di copertura superiore al 50% solo se il rapporto tra l’importo del mutuo richiesto e il prezzo di acquisto dell’immobile supera l’80%.
Inoltre, per tutte le categorie con priorità di accesso al fondo, l’incremento della percentuale di copertura della garanzia è riconosciuto anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) applicabile sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm), nella misura massima stabilita per legge, e anche laddove la garanzia rimanga attiva in caso di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, qualora le condizioni economiche del nuovo mutuo siano migliorative o comunque rimangano sostanzialmente invariate rispetto a quelle originariamente esistenti al momento della concessione della garanzia.
La banca che concede il nuovo finanziamento deve comunque essere aderente al fondo di garanzia per i mutui prima casa.
Come accedere all’agevolazione
Per richiedere di usufruire del fondo di garanzia occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa, società che si occupa della relativa gestione (che si può trovare all’indirizzo www.consap.it/fondo-prima-casa/) e presentarlo a una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, il cui elenco è disponibile sempre sul predetto sito internet.
Uno specifico modulo, sempre reperibile on-line, è inoltre dedicato ai nuclei familiari numerosi, per i quali è prevista la possibilità di ottenere una garanzia superiore all’80%.
Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli di cui il medesimo abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Non mancano casi particolari
Occorre ribadire che i richiedenti la misura alla data di presentazione della domanda non devono essere proprietari di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Pertanto il nudo proprietario di un immobile può fare richiesta di accesso al fondo solo se abbia acquisito tale diritto per successione e l’immobile sia stato concesso in usufrutto ai genitori o ai fratelli/sorelle. Via libera, invece, al diritto di usufrutto, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Da sottolineare poi che per i mutui garantiti dal fondo non sono consentiti l’accollo e la permuta tra privati.
La garanzia può invece essere attivata anche per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale a seguito di aggiudicazione all’asta, purché sussistano i requisiti in precedenza indicati e siano rispettati i termini previsti dalla normativa di accesso al fondo.
Non è possibile l’acquisto della sola nuda proprietà con la garanzia in questione, mentre è concesso accedervi per l’acquisto dell’abitazione principale con relativo lastrico solare di pertinenza esclusiva, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa. Il lastrico solare o terrazzo dovrà però essere stato individuato anche nella relazione notarile preliminare come proprietà esclusiva dell’immobile oggetto di compravendita.
Per quanto riguarda gli accessori del mutuo da considerare per stabilire il limite di finanziabilità nel caso di garanzia all’80%. Consap ha chiarito che vanno comprese le spese di istruttoria della pratica, quelle relative alla perizia dell’immobile e di incasso delle rate, nonché gli eventuali costi di intermediazione per l’attività svolta dal terzo per l’ottenimento del credito.
Possono essere ricomprese anche le spese notarili e le imposte e le tasse, se finanziate dalla banca.
La garanzia, inoltre, interviene a copertura degli oneri accessori finanziati dalla banca solo se il finanziamento complessivamente erogato è contenuto nel valore dell’immobile inteso come valore di perizia.
Gianfranco Di Rago, ItaliaOggi Sette