Le pubbliche amministrazioni devono procedere alla modifica dei contratti individuali dei dirigenti responsabili delle fatture e dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, specificando che in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento scatta la decurtazione della retribuzione di risultato. Lo ricorda la circolare n. 1/2024 della Ragioneria generale dello Stato, contenente indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13. Tale norma si inserisce nel quadro della riforma n. 1.11 del Pnrr, riguardante la “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, la quale prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo da parte del settore pubblico. I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l’indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all’80% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell’anno 2024, e almeno pari al 95% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025. In questo contesto, l’art. 4-bis impone ad amministrazioni centrali ed enti territoriali, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali. Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%. La circolare non fornisce ovviamente indicazioni precise su quali siano le figure interessate dalla norma, essendo la questione evidentemente rimessa all’autonomia organizzativa di ciascun ente. Il tema è assai delicato, specialmente negli enti locali, nei quali non è prevista la distinzione (che la norma richiama) fra dirigenti di prima fascia (apicali) e di seconda fascia e dove spesso l’unica figura dirigenziale è quella del segretario. Pertanto, l’individuazione puntuale dei responsabili dei pagamenti (e quindi degli eventuali ritardi) è tutt’altro che pacifica, posto che normalmente la liquidazione è di competenza dell’ufficio che ha ordinato la spesa mentre il pagamento viene effettuato dal servizio finanziario. Altrettanto complessa è l’effettivo monitoraggio delle cause che rallentano il flusso (e che non sempre sono legate a carenza di liquidità), che presuppone che la singola amministrazione registri puntualmente tutte l’iter di gestione delle fatture e non solo l’accettazione, la liquidazione e il pagamento. Il che non sempre avviene, specialmente negli enti di minore dimensione, con il rischio evidente che al momento delle verifiche manchino gli elementi per attribuire a ciascun le effettive responsabilità.
Matteo Barbero, ItaliaOggi