Vendita dei metalli preziosi più cara. E’ stata confermata la tassazione integrale dei metalli preziosi, tra cui l’oro, in assenza di documentazione del costo di acquisto. La legge di bilancio 2024 che sarà definitivamente approvata oggi, all’art. 1, comma 92, punto c), mantenendo la disposizione originaria senza modifiche (si veda ItaliaOggi del 1/11/23) ha previsto che: in mancanza di documentazione di acquisto sarà tassato integralmente il corrispettivo di vendita, con effetti ampiamente peggiorativi rispetto al regime fiscale in precedenza vigente che prevedeva, per una tale casistica, la determinazione della plusvalenza in misura pari al 25% del corrispettivo di cessione.
La nuova disposizione è molto penalizzante, anche rispetto ad altri investimenti “finanziari” e non considera forse adeguatamente:
1. il ristretto ambito di applicazione della stessa: la norma colpisce esclusivamente i metalli preziosi “non lavorati” e non anche i metalli preziosi “lavorati” [le pietre preziose, tra cui i diamanti, ad esempio, ad oggi non rientrano nell’art. 67, comma 1 lett. c-ter) del TUIR e quindi sarebbero esclusi dalla “riforma”]. Questo comporterà potenziali effetti negativi in termini di smobilizzo degli investimenti in “oro da investimento” (monete e lingotti), ad oggi esclusivamente gestiti dagli operatori professionali in oro, soggetti di primario standing, in quanto peraltro vigilati da Banca d’Italia, che ai sensi di legge sono gli unici abilitati a commercializzare l’oro “non lavorato”;
2. la necessità di gestire efficacemente l’imposizione di eventuali cessioni effettuate in assenza di documentazione relativa al costo storico sostenuto dal cedente. La casistica è molto frequente soprattutto per quanto riguarda l’oro da investimento, pur senza volontà di evasione fiscale sottesa. Spesso infatti il costo storico non può essere documentato data la tipologia di “bene rifugio”, che storicamente assolve l’oro da investimento e a motivo del quale si perde la traccia della documentazione di acquisto – trattandosi di operazioni molto datate, al pari delle casistiche in cui l’ “oro da investimento” rappresenta un “regalo” (frequenti sono le donazioni connesse ad eventi quali sacramenti religiosi ecc.).
Si guarda per il futuro a una possbile apertura del governo su una disposizione “una tantum” di “riallineamento del costo fiscale”, a cura di intermediari e operatori professionali in oro vigilati da Banca d’Italia.
Giacomo D’Angelo, ItaliaOggi