Crediti edilizi incagliati: cessionari in cerca delle casistiche che obbligano all’invio della comunicazione con i tax credit non più utilizzabili.
Sicuramente da comunicare al fisco i crediti generati da detrazioni non spettanti ed anche quelli che, seppur “esistenti”, sono originati da “prime” opzioni di sconto o cessione viziate da c.d. errori sostanziali in fase di compravendita.
Prudenzialmente da considerare nel perimetro dell’adempimento anche i crediti non più utilizzabili per esaurimento del plafond fiscale anche se la casistica potrebbe potenzialmente rientrare nell’esclusione prevista dalla normativa per i tax credit con termini di fruizione decorsi.
Per quest’ultimo caso, quello dell’esaurimento del plafond, difficile da gestire ed individuare anche l’esatto momento in cui il cessionario viene a conoscenza dell’impossibilità di utilizzo, essendo noto con certezza l’ammontare delle imposte compensabili solo alla fine dell’anno fiscale, termine coincidente proprio con la scadenza della possibilità di fruizione delle quote dei bonus.
I casi
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, per i crediti d’imposta non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio opzioni di cui all’articolo 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), e che risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di fruizione, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto che ne impedisce la compensazione in F24.
L’Agenzia delle entrate ha circoscritto il perimetro d’applicazione del neo-introdotto adempimento escludendo anche i crediti d’imposta sottoposti a sequestro preventivo (cfr. faq dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023).
Viceversa, per il fisco rientrano nell’ambito della comunicazione, si legge nella faq, i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
Sulla base di tali indicazioni di carattere generale, si possono ritenere inclusi nell’obbligo di comunicazione i crediti che difettano dei relativi presupposti costitutivi, così come i crediti d’imposta che, seppur spettanti, sono stati originati da “prime” comunicazioni viziate da errori sostanziali.
Allo stato attuale, infatti, può accadere che talune anomalie di carattere sostanziale (mancata effettuazione delle opere o assenza dei requisiti di accesso), vengano rilevate solo dopo l’acquisto dei crediti d’imposta, a seguito di notizie o accadimenti di cui il cessionario viene a conoscenza e che evidenziano la falsità del credito d’imposta.
In questa prospettiva, gli ultimi cessionari titolari dei crediti stessi, fra tutti banche e intermediari, dovranno in primis distinguere le varie fattispecie in base allo “stadio di circolazione” dei crediti d’imposta ritenuti inutilizzabili; se il credito è stato acquistato dal beneficiario della detrazione, infatti, eventuali cause di decadenza o errori sostanziali accertati ex post possono essere sanati mediante la procedura di annullamento dell’opzione, secondo le indicazioni fornite con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/E del 2022, anche se il credito d’imposta è stato già in parte utilizzato (cfr. risposta a interpello n. 348/2023).
Per gli acquisti di “primo livello”, pertanto, l’obbligo di “segnalazione” sorgerebbe allorquando la controparte (cedente-beneficiario) si rifiutasse di annullare la prima comunicazione di cessione ovvero si rendesse, per così dire, irreperibile. Diversamente, per i cessionari che hanno acquistato i crediti da altri cessionari/fornitori, l’invio della comunicazione dei crediti inutilizzabili costituisce l’unico “rimedio” nelle ipotesi sopra descritte (a patto che il beneficiario “primo” non provveda al riversamento delle somme tramite F24, con sanzioni e interessi, così da “precostituire” il credito a disposizione del cessionario); per i crediti d’imposta che formano oggetto di cessioni successive alla prima, infatti, l’annullamento delle comunicazioni di sconto o cessione non è più percorribile.
Giuliano Mandolesi e Stefano Mazzocchetti, ItaliaOggi