Lo scambio di informazioni a fini fiscali dell’Ocse si allarga a criptovalute, moneta elettronica e alle valute digitali delle banche centrali.
Venerdì 8 giugno l’Ocse ha pubblicato il Crypto-Asset Reporting Framework (Carf), che stabilisce le regole per implementare lo scambio di informazioni sulle criptovalute.
Pubblicate, inoltre, le prime modifiche al Common Reporting Standard (Crs) dalla sua adozione dal 2014. Nell’Unione europea, il Carf sarà implementato a partire dal 1° gennaio 2026 attraverso la Dac8 (si veda ItaliaOggi del 16 maggio) e rispettando le scadenze previste dal regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).
Sono passati oltre sette anni dall’adozione del Crs nel 2014, “durante i quali più di 100 giurisdizioni hanno implementato il sistema e i mercati finanziari hanno continuato a evolversi, dando origine a nuove pratiche di investimento e pagamento”, riporta l’Ocse. Pertanto, l’organizzazione, in collaborazione con i paesi del G20, ha condotto la prima revisione completa del Crs, consultando le giurisdizioni partecipanti, le istituzioni finanziarie e altre parti interessate. Ciò ha portato a due risultati: la creazione di un nuovo quadro per la trasparenza fiscale, che prevede lo scambio automatico standardizzato di informazioni fiscali sulle transazioni in criptovaluta con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti (il Carf appunto), e una serie di emendamenti al Crs.
Il Carf è composto da tre componenti distinte. La prima riguarda le regole da integrare nella legislazione nazionale al fine di raccogliere informazioni dai fornitori di servizi di segnalazione di criptovalute con un collegamento rilevante con la giurisdizione che implementa il Carf. Il secondo è un Accordo Multilaterale delle autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni in base al Carf (Carf Mcaa). Il terzo è un formato elettronico (schema Xml) da utilizzare dalle autorità competenti per lo scambio di informazioni Carf, nonché dai fornitori di servizi per segnalare le informazioni alle autorità fiscali.
Le regole da applicare nella legislazione nazionale sono state concepite attorno a quattro pilastri. Il primo riguarda l’ambito delle criptovalute da coprire nello scambio. Il secondo copre le entità e gli individui soggetti agli obblighi di raccolta e segnalazione dei dati. Il terzo colpisce le transazioni soggette a segnalazione, nonché le informazioni da segnalare in relazione a tali transazioni. Il quarto e ultimo indica le procedure di due diligence per identificare gli utilizzatori di cirptovalute per determinare le giurisdizioni fiscali rilevanti ai fini della segnalazione e dello scambio.
Parallelamente al Carf, sono state apportate modifiche al Common Reporting Standard per includere nuove attività, prodotti e intermediari finanziari, in quanto potenziali alternative ai prodotti finanziari tradizionali – come moneta elettronica e valute digitali. Inoltre, sono state apportate ulteriori modifiche per migliorare i risultati della rendicontazione nell’ambito del Crs, come l’introduzione di requisiti di rendicontazione più dettagliati, il rafforzamento delle procedure di due diligence e la creazione di una nuova categoria facoltativa di istituzioni finanziarie non soggette a rendicontazione per le organizzazioni non profit.
Matteo Rizzi, ItaliaOggi