Cessione del credito e sconto in fattura: addio. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 11/2023, approvato giovedì scorso dal consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio scorso, contenente misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si chiude l’era della circolazione della cosiddetta “moneta fiscale” che, ancor di più dell’incentivo del 110%, ha creato le condizioni per un’espansione mai vista del settore delle costruzioni. A partire dal 17 febbraio, data di entrata in vigore del decreto legge, la cessione del credito o lo sconto in fattura del superbonus e delle altre tipologie di bonus edilizi (ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche, colonnine di ricarica) resta possibile solo in presenza di determinate condizioni. In estrema sintesi, il decreto prevede la possibilità di continuare a operare con lo sconto in fattura o con la cessione del credito soltanto per gli interventi già in atto o per i quali era già stato conseguito il relativo titolo abilitativo.
Le condizioni di permanenza della cessione e dello sconto operano con modalità differenti a seconda che gli interventi edilizi siano quelli previsti nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (superbonus) o riguardino invece interventi di natura diversa. Diverse le condizioni di permanenza anche sulla base della tipologia di edificio sul quale vengono effettuati gli interventi agevolabili.
Ma andiamo con ordine. Niente cessione del credito o sconto in fattura dal 17 febbraio. La prima regola introdotta dal decreto riguarda la cancellazione dell’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del dl n. 34/2020. Ossia si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o della cessione di un credito d’imposta di pari ammontare del credito spettante (cosiddetta cessione del credito).
Eccezioni a parte, ciò significa che in futuro i bonus edilizi potranno essere utilizzati unicamente in compensazione da parte del soggetto beneficiario che ha sostenuto le spese.
È un ritorno al passato. Alle condizioni esistenti prima del maggio 2020, quando la possibilità di sfruttare le varie tipologie di detrazioni fiscali riconducibili agli interventi edilizi era limitata alla capienza fiscale dei soggetti interessati.
Il grande effetto anche “sociale” del decreto rilancio è dunque ormai storia vecchia. Si potranno riqualificare gli edifici solo se si possiedono redditi e Irpef sufficientemente capienti.
Le eccezioni per il superbonus. Il blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito non riguarderà gli interventi edilizi agevolati al 110% che, antecedentemente al 17 febbraio scorso, siano in possesso dei requisiti puntualmente elencati dall’articolo 2 del decreto legge n. 11/2023. In dettaglio: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, se alla data del 16 febbraio scorso, sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Nel caso di interventi effettuati dai condomini, invece, qualora, sempre alla data del 16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti altresì presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
In presenza invece di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, la cosiddetta demo-ricostruzione, qualora al 16 febbraio 2023, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del relativo titolo abilitativo richiesto dalle normative vigenti.
In presenza di queste condizioni i lavori potranno proseguire o iniziare, potendo agli stessi essere applicate le opzioni sia per lo sconto in fattura, sia per la cessione a terzi dei relativi crediti.
Le eccezioni per gli altri bonus. Potranno ancora beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito gli interventi edilizi, diversi da quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata del superbonus, che soddisferanno le condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 2 del dl n.11/2023.
La prima condizione è che, sempre alla data del 16 febbraio scorso, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione degli interventi edilizi, ove lo stesso sia necessario.
Qualora per la tipologia di interventi che il contribuente intende porre in essere non sia invece prevista la necessità di alcun titolo abilitativo, lo sconto in fattura o la cessione del credito potranno ancora essere effettuati se, sempre al 16 febbraio scorso, siano già iniziati i lavori.
Quest’ultima condizione pone alcuni dubbi interpretativi relativi alla concreta dimostrazione dell’inizio dei lavori alla suddetta data.
Non essendoci un titolo abilitativo potrà essere sufficiente una attestazione da parte del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato? O ancora, si potrà dimostrare attraverso altra documentazione probatoria, esempio fatture di acquisto materiali, che al 16 febbraio i lavori sul cantiere erano già avviati? Sul punto la norma tace.
Per altre tipologie di bonus edilizi invece, lo sconto in fattura o la cessione del credito potrà continuare a operare a patto che, sempre alla data del 16 febbraio 2023, risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
Si tratta, nello specifico, dei bonus collegati all’acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Divieto di prima cessione di altri crediti fiscali. Sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto n. 11/2023, non è più consentita la prima cessione di tutta una serie di crediti d’imposta, istituiti negli ultimi due anni, per i quali viene fornita l’elencazione dettagliata.
Si tratta, tanto per dare un’indicazione di massima, delle prime cessioni dei bonus energia, dei crediti per il settore della ristorazione, del credito relativo alla cosiddetta super Ace, dei bonus concessi a favore delle imprese turistiche e per le agenzie di viaggio.
Restano fuori dalla tagliola introdotta dal comma 4 dell’articolo 2 del dl n. 11/2023 i crediti per i quali, prima del 16 febbraio 2023, sia stato stipulato un contratto di cessione avente data certa.
Andrea Bongi, ItaliaOggi Sette