Lunedì 16 ottobre la nuova scadenza per il versamento dell’imposta sulle locazioni brevi maturate a settembre. Nessuna sanzione per gli intermediari che hanno versato in ritardo le ritenute sugli affitti brevi dovute per i mesi di giugno e di luglio
Non ci saranno sanzioni per gli intermediari che hanno versato in ritardo le ritenute sugli affitti brevi dovute per i mesi di giugno e di luglio, purché abbiano adempiuto all’obbligo entro l’11 settembre. Lunedì 16 ottobre scadrà invece il termine sugli affitti brevi maturati a settembre. E’ uno dei punti più importanti della circolare 24/E con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti controversi della cosiddetta “tassa airbnb”, introdotta dalla manovra correttiva (decreto legge 50/17). La tassa si applica a tutti i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni e per i quali non scatta l’obbligo di registrazione in cui intervenga l’operato di un intermediario. Questi deve trattenere un importo pari al 21% del canone convenuto tra le parti e versarlo entro il giorno 16 del mese successivo all’inizio della locazione. Al proprietario della casa è lasciata la facoltà di applicare la cedolare secca ed esaurire così i suoi obblighi con il Fisco (l’aliquota della cedolare è appunto il 21%) oppure può optare per la tassazione ordinaria a Irpef, quasi mai conveniente per la verità, e in quel caso la trattenuta sarà considerato un acconto da conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi.
L’obbligo di versamento della tassa si configura in tutti i casi in cui l’intermediario metta in contatto tra loro persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività di impresa; si applica solo per la locazione di immobili residenziali (classe catastale A ad eccezione della A/10, che identifica gli uffici) e le sue pertinenze, come i box auto. L’Immobile deve essere situato nel territorio italiano. La tassa si applica anche quando oltre alla locazione dell’immobile si forniscano servizi come la pulizia o il cambio della biancheria, mentre sono esclusi i contratti che prevedano attività assimilabile a quella alberghiera, come la fornitura di pasti o anche della semplice colazione.
Sono obbligati a trattenere il 21% e a versare l’imposta tutti gli intermediari, anche se non dispongono in Italia di stabile organizzazione; in nessun caso al proprietario di casa saranno applicabili sanzioni derivanti dal mancato versamento della ritenuta da parte del mediatore. La circolare specifica anche che se il pagamento del canone avviene mediante assegno intestato al proprietario (un sistema certo non previsto dalle operazioni effettuate via Web) il mediatore non deve versare la ritenuta d’acconto, per l’ovvia ragione che non può trattenere il 21% dall’assegno. Cercare di evitare così la tassa però sarebbe ingenuo, per due ottimi motivi: il primo è che per tutti i contratti intermediati l’agenzia ha l’obbligo comunque di comunicare per via telematica i nominativi delle parti coinvolte; la seconda è che gli assegni sono tracciabili. In questo caso quindi il proprietario di casa ha l’obbligo di applicare la cedolare secca, o in alternativa la tassazione Irpef secondo la tempistica delle locazioni ordinarie.
Gino Pagliuca, Corriere della Sera