Dipendenti pubblici liberi di lavorare nello sport dietro compenso se non sussistono conflitti di interesse e se l’attività non supera il 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal Ccnl di riferimento. È quanto previsto dal decreto firmato ieri dal ministro della p.a. Paolo Zangrillo, che regolamenta il rapporto di lavoro sportivo retribuito dei dipendenti pubblici, attuando quanto previsto dal dlgs 36/2021 (come modificato dal dlgs 120/2023).
Il rapporto tra p.a. e sport è sempre stato molto stretto, con tanti lavoratori che da anni offrono il loro supporto a federazioni, Asd e Ssd. La riforma entrata in vigore questa estate è intervenuta anche su questo rapporto, sia nella versione originaria del dlgs 36/2021 sia con le più recenti modifiche del dlgs 120/2023. Quest’ultimo aveva precisato che i dipendenti della p.a. possono prestare la loro attività in qualità di volontari previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Nel caso il lavoro fosse retribuito, l’amministrazione dovrà autorizzare la prestazione, con una risposta che deve arrivare entro trenta giorni dalla richiesta del lavoratore. Il decreto firmato ieri disciplina proprio questa tipologia di rapporto.
Le amministrazioni, quindi, dovranno rilasciare l’autorizzazione al verificarsi di una serie di condizioni. Per prima cosa, l’assenza di cause di incompatibilità, «che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente». La valutazione deve essere effettuata considerando la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate. In secondo luogo, come detto, «l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione». Il ruolo dovrà essere assolto fuori dall’orario di lavoro e non dovrà «pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa». Inoltre, non dovrà essere pregiudicato «il regolare svolgimento delle attività di ufficio». Ciò significa che la prestazione non dovrà essere prevalente, ovvero non dovrà impegnare il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal Ccnl di riferimento.
Michele Damiani, ItaliaOggi