Limiti alle aperture di negozi a tutela delle botteghe storiche, siano esse commerciali o artigiane. Albi specifici per valorizzarle. Comuni chiamati a conciliare i conflitti tra esercenti e proprietari degli immobili, ad esempio in caso di affitti troppo «salati». E proroga per dehors e tavolini all’aperto nei centri storici. Il ddl concorrenza approda oggi in aula al Senato per il via libera, dopo una lunga gestazione. Gli ultimi emendamenti al testo contengono diverse novità.
Liquidazione delle merci per eventi calamitosi. I commercianti, comunicandolo al comune, potranno effettuare vendite di liquidazione delle merci non solo per cessazione dell’attività, trasferimento dell’azienda o rinnovo dei locali, ma anche a fronte dell’accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri per eventi calamitosi.
Ambulanti. La norma consente la chiusura d’ufficio da parte dei Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, e sempre che gli aventi titolo non rinuncino, dei procedimenti tesi al rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020 non ancora conclusi, anche per inerzia delle Amministrazioni. A decorrere dall’entrata in vigore della legge, le nuove concessioni verranno assegnate per una durata di dieci anni sulla base di procedure selettive.
Dehors. Prorogato il termine del 31 dicembre 2023. Ancora per tutto il 2024 sarà dunque possibile per i titolari di pubblici esercizi mantenere in opera su piazze, strade e spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico strutture amovibili quali dehors, tavolini, sedute e ombrelloni, bypassando le Sovrintendenze e le autorizzazioni di cui al codice dei beni culturali. Resta comunque ai Comuni la competenza a decidere se avvalersi di tale opportunità.
Comunicazione semplificata delle vendite promozionali e sottocosto da parte dei Gruppi. Qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, vendite promozionali o sottocosto, potrà presentare in via telematica al Suap del Comune ove ha sede legale un’unica comunicazione con le date interessate dall’offerta e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti. Il Suap provvederà telematicamente a trasmettere la comunicazione agli altri sportelli comunali.
Tutela delle botteghe commerciali e artigiane. Al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nel centri urbani, la legge può derogare al principio secondo cui non sono ammessi limiti inerenti il rispetto di distanze minime tra esercizi appartenenti alla medesima tipologia, di cui all’art. 3 del dl n. 223/2006; a tale scopo, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono prevedere, d’intesa con le associazioni imprenditoriali e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli, raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. I comuni potranno altresì promuovere percorsi di conciliazione tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione (ad esempio per il caro affitti) di operatori commerciali qualificati dai centri storici.
Deroghe a lavaggio e asciugatura dell’ortofrutta confezionata. Per la frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo, cosiddetti “prodotti di quarta gamma”, fermo restando il rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi Ue, non si applicano le fasi del lavaggio e dell’asciugatura qualora l’intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolga all’interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell’aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Masaf provvederà alla modifica della normativa in essere, al fine di individuare le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di quarta gamma compatibili con la normativa in materia di igiene alimentare.
Partecipazioni pubbliche nel fieristico. Le p.a., che già possono, direttamente o indirettamente, avere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, potranno estendere la loro partecipazione anche ad attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, nel rispetto dei princìpi di concorrenza. Il MiMit adotterà linee guida per definire le modalità che il gestore dello spazio fieristico dovrà osservare per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta informazione alle imprese terze che operano nel mercato.
Guido Affabris, ItaliaOggi