L’evoluzione della tutela dei diritti sulle partite di calcio (come in generale la tutela dei diritti di sfruttamento commerciale di qualsiasi prodotto audiovisivo) va di pari passo con l’evoluzione del fenomeno della pirateria digitale che, per definizione, è un fenomeno dinamico. In passato, si assisteva dalla presenza di piattaforme che consentivano liberamente l’accesso ai prodotti calcio in modalità live streaming. Le sezioni Impresa dei Tribunali di Roma e Milano sono stati i primi ad emettere ordini inibitori nei confronti dei gestori di notissimi portali quali «Rojadirecta», «LiveTv», «Calcion», «Livescorehunter». Oggi il fenomeno è caratterizzato in larga parte dalla presenza di cc.dd. servizi Iptv illegali: i gestori di tali servizi raramente sono identificabili e per ottenere una tutela efficace dei diritti in questione è necessario il coinvolgimento (e la collaborazione) dei fornitori di servizi di accesso alla rete.
Un ruolo centrale lo svolge la Lega Calcio. Infatti, in ragione dei poteri conferitigli dalla legge, la Lega si è sempre fattivamente adoperata per combattere e contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva, soprattutto quella attuata sulla piattaforma Internet, ottenendo fin dalla stagione sportiva 2011/2012 importanti risultati quali ad esempio il sequestro del noto sito Rojadirecta L’attività sviluppatasi a partire dalla stagione sportiva 2011/2012 è stata condotta con il supporto operativo di Friend MTS, e si è incentrata sul rilevamento, l’identificazione e la conseguente rimozione di ogni violazione di copyright (live streams) durante le gare trasmesse in diretta.
«A decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019 la Lega Calcio ha ulteriormente implementato la propria attività antipirateria affiancando a Friend MTS anche Leak id (operativa nella individuazione degli hilites su piattaforme social e disruption su Google) e Videocities (operativa nella individuazione del live su piattaforme social). Grandissimo impegno e risorse sono state impiegate dalla Lega Calcio per contrastare il fenomeno delle Iptv pirata, divenute delle vere e proprie strutture industriali clandestine, per le quali si è sviluppato un pericoloso mercato abusivo parallelo gestito da organizzazioni malavitose, finalizzato alla vendita ai consumatori di abbonamenti a prezzo ridotto rispetto a quelli leciti.
L’attività della Lega Calcio si è sviluppata sia in ambito di tutela Civile e che di tutela Penale» spiega Bruno Ghirardi, consulente legale antipirateria della Lega Calcio. L’azione ha consentito al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di identificare oltre 160 mila consumatori sottoscrittori di abbonamenti illeciti che saranno destinatari di denuncia così come già avvenuto per i primi 220 consumatori in passato identificati.
«È davvero sconcertante che i consumatori non si rendano conto dei gravi rischi cui vanno incontro non solo in caso di denuncia, ma anche e soprattutto entrando nella rete commerciale di organizzazioni criminose alle quali finiscono per fornire propri dati sensibili personali» chiosa Ghirardi.
Inoltre la Lega Calcio è fattiva promotrice di azioni comuni con le altre Leghe Europee nei confronti di operatori, quali ad esempio BeOUT, che illegittimamente utilizzano i diritti audiovisivi dei maggiori Campionati di calcio disputati in Europa.
Ma come si agisce sul piano legale? «Tanto il monitoraggio quanto le azioni legali sono oggi focalizzati per lo più al contrasto dei servizi Iptv che permettono la visione delle gare calcistiche», spiega Alessandro La Rosa, responsabile del dipartimento diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale Studio Previti Associazione Professionale. «Il monitoraggio si svolge grazie all’ausilio di più team tecnici, basati non solo in Italia ma anche all’estero, che durante lo svolgimento delle partite in diretta da un lato raccolgono dati e prove utili alla successiva instaurazione di giudizi, dall’altro inviano (praticamente in tempo reale) segnalazioni delle violazioni agli intermediari della rete coinvolti nelle trasmissioni illecite. Le azioni legali, in particolare in Italia e per quanto riguarda i servizi Iptv, sono volte all’instaurazione di giudizi civili cautelari per inibitoria, con ordine ai fornitori di connettività operanti sul territorio italiano di impedire l’accesso ai servizi, bloccando la risoluzione dei nomi a dominio ed il raggiungimento degli indirizzi IP relativi, comprese le loro variazioni future. Per tali ragioni questi ordini sono stati ribattezzati «dynamic injunctions».
A livello internazionale il calcio è un prodotto che si vende bene. Come ci si deve proteggere? «Avviene innanzitutto un coordinamento tecnico: spesso i tecnici incaricati dal titolare dei diritti e che si occupano della raccolta di dati e prove e dell’invio delle segnalazioni, ad esempio, operano su diversi territori oltre all’Italia. Le stesse azioni legali, poi, anche se instaurate in Italia, possono avere effetto globale: un provvedimento di inibitoria che abbia ad oggetto un obbligo di impedire l’accesso ad un servizio pirata e che in particolare sia indirizzato al fornitore di servizi di hosting, proprietario dei server attraverso i quali è reso il servizio pirata in questione, ha effetti che non sono limitati territorialmente; l’accesso ai server oggetto di provvedimento risulterà quindi impedito a chiunque» ricorda La Rosa.
Colpisce il risarcimento deciso nei procedimenti: come si calcolano queste cifre? «Mentre sono numerose le sentenze che hanno determinato il danno economico generato, in generale, dalla pirateria audiovisiva, allo stato, in Italia, sembra ci sia un solo precedente in materia di risarcimento del danno avente ad oggetto l’abusiva riproduzione on-line di prodotti calcistici. Si tratta della recente sentenza emessa il 19 maggio c.a. dal Tribunale Impresa «A» di Milano a favore del licenziatario dei diritti trasmissivi delle partite del Campionato di Serie A (che all’epoca dei fatti era una società del Gruppo Mediaset)» aggiunte La Rosa. «Il Tribunale, sul presupposto che «la trasmissione abusiva delle partite in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma sia una fonte di grave ed irreparabile pregiudizio» (per il licenziatario), ha liquidato il danno patrimoniale facendo riferimento ad un parametro equitativo determinato muovendo dal costo di vendita del singolo evento calcistico da parte del servizio di pay-tv gestito dal licenziatario e moltiplicandolo per il numero di utenti che hanno avuto accesso ai siti pirata in questione. Questi importi sono poi stati ridotti in percentuale tenendo conto di una serie di fattori».
ItaliaOggi Sette