Pagamenti sospesi fino al 15 aprile per gli importi dovuti a seguito di atti di accertamento non definitivi. È l’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 5/E del 20 marzo, nella quale sono analizzate le misure introdotte dal cosiddetto decreto Cura Italia (il dl del 17/3, n. 18). Obiettivo del provvedimento è contenere gli effetti economici negativi dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese. Tra queste, appunto, la deroga ai termini di versamento delle entrate erariali nonché la sospensione per il compimento degli atti processuali.
La sospensione dei termini di versamento dei ruoli. L’art. 68 del decreto Cura Italia ha stabilito la sospensione dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli articoli 29 e 30 del dl 31 maggio 2010, n. 78, noti anche come atti «impoesattivi». Per espressa previsione normativa, la sospensione opera anche rispetto ai termini di pagamento delle somme dovute in base agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento emessi dagli enti locali e territoriali per i tributi di loro competenza.
L’elemento che accomuna tutti gli atti sopra elencati, e che giustifica la sospensione dei termini per il versamento delle somme lì intimate introdotta dal decreto Cura Italia, è rappresentato dall’essere, questi atti, titolo esecutivo e precetto insieme. In particolare, gli stessi acquistano efficacia esecutiva decorso il termine utile per proporre ricorso ed entro lo stesso termine, anche in caso di impugnazione, il contribuente è tenuto a versare, integralmente o in parte, le somme intimate. Quindi, in mancanza di tempestivo pagamento, il concessionario della riscossione potrà agire in via esecutiva sui beni del debitore per ottenere la soddisfazione del credito tributario.
La sospensione dei versamenti introdotta dall’art. 68 è una facoltà rimessa alla valutazione di ciascun contribuente iscritto a ruolo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La sospensione dei termini processuali. L’art. 83 del decreto Cura Italia dispone, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Anche per fugare i dubbi interpretativi sorti all’indomani del primo provvedimento di sospensione adottato dal governo (dl 8 marzo 2020, n. 11), il legislatore ha precisato «Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». Dunque, con una disposizione di carattere generale ed omnicomprensivo è stata disposta la sospensione di ogni adempimento processuale che scade nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020.
Nelle intenzioni del legislatore la norma doveva avere una valenza esclusivamente processuale. Tuttavia, attesa la peculiarità della materia tributaria, la sospensione dei termini per l’impugnazione degli atti introduttivi del giudizio, quindi cartelle di pagamento, atti impoesattivi o atti emessi dagli enti locali e territoriali, impone una riflessione rispetto alla sospensione del termine per effettuare il pagamento dei tributi intimati, attesa la stretta correlazione di tale termine con quello per impugnare.
La circolare n. 5/E del 20 marzo 2020. L’Agenzia delle entrate ha assunto sul punto una posizione estremamente restrittiva.
Con la circolare n. 5/E, pubblicata lo scorso 20 marzo, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di chiarimenti, limitati alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione ad atti impoesattivi. Secondo tale documento di prassi, la sospensione del termine per ricorrere disposta dall’articolo 83 comporta, anche, la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento. In altre parole, rispetto agli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso scade in un periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincerà a decorrere dal 16 aprile.
L’Agenzia delle entrate ha espressamente escluso, in queste ipotesi, la sospensione del termine di pagamento fino al 30 maggio sulla base della diversa previsione contenuta nell’articolo 68 del decreto Cura Italia. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, la sospensione del termine per i pagamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del dl n. 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai versamenti di quanto dovuto all’agente della riscossione a seguito dell’affidamento in carico a quest’ultimo degli importi non pagati entro il termine per proporre impugnazione, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del dl n. 78 del 2010.
Stefano Loconte e Chiara De Leito, ItaliaOggi Sette