Niente imposta sulle successioni e donazioni quando si trasferisce, anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, aziende o rami di esse, quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge. Per usufruire dell’agevolazione è necessario soddisfare diverse condizioni, a seconda delle diverse fattispecie, dal mantenimento del controllo societario, alla titolarità del diritto alla quota o alla prosecuzione dell’attività di impresa. Si amplia, in definitiva, la casistica dei trasferimenti che possono godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. È quanto prevede l’art. 3 comma 4-ter del dlgs n. 346/1990, ora modificato dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso (in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.
Obiettivo: passaggi generazionali facilitati
Si tratta di una disposizione vantaggiosa, che risponde alla necessità di agevolare, ai fini fiscali, il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono una delle componenti essenziali della struttura produttiva italiana, al fine di preservare la loro efficienza, funzionalità e unitarietà nel tempo.
In virtù di ciò, tale disciplina è stata spesso attenzionata dal legislatore, dalla giurisprudenza nonché dall’Agenzia delle entrate, al fine di garantire una puntuale applicazione della stessa.
La modifica recentemente apportata fornisce innanzitutto chiarimenti, utili per tutti coloro che si apprestano a effettuare operazioni a favore di coniuge o discendenti, con riferimento alle diverse fattispecie che potrebbero presentarsi.
Ecco che, dunque, in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, mentre, in caso di “altre quote sociali” (e quindi, per esclusione, di quote di società di persone), il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto di proprietà della quota per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Ebbene, la nuova formulazione che regolamenta le fattispecie in cui vi siano trasferimenti di quote/azioni di Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, abbandona qualsiasi riferimento al precedente requisito della prosecuzione dell’esercizio dell’attività d’impresa e sembra, dunque, voler applicare il beneficio fiscale anche ai trasferimenti di quote/azioni in società che svolgono attività di holding o che svolgono attività di gestione immobiliare.
Di conseguenza, il legislatore ha voluto eliminare, quale condizione necessaria per applicare la norma in parola, la nozione di attività di impresa per le società appena richiamate al fine di, invece, introdurre, quale condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell’esenzione, solo il “mantenimento del controllo” ex art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
Dall’altra, il legislatore ha previsto anche un’ipotesi residuale, relativa ai trasferimenti di “altre quote sociali”, introducendo quale (nuova) condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell’esenzione, la “titolarità del diritto di proprietà della quota”.
In mancanza di ulteriori specificazioni e andando per esclusione, si ritiene che con tale disposizione il legislatore abbia voluto riferirsi alle quote in società di persone.
Tale presa di posizione sembra voler (finalmente) ammettere la possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni anche ai trasferimenti di quote/azioni in società holding; in società “immobiliari” e in società semplici, risolvendo così i dibattiti dottrinali e giurisprudenziali che si sono succeduti in materia.
Diversamente, in caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Grazie a questa differenziazione, sarà più agevole individuare le condizioni da soddisfare per poter godere dell’esenzione.
Le altre novità in arrivo
Inoltre, con riferimento a tutte quelle ipotesi in cui i beneficiari (coniuge o figli) già dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto già possiedono una partecipazione sociale tale da consentire loro di esprimere il 50% + 1 dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, è ora previsto che anche i trasferimenti di quote sociali e azioni che consentano al beneficiario di integrare il controllo già esistente nella società siano ammessi a godere del beneficio fiscale in parola.
Tale nuova previsione rappresenta un ottimo segnale poiché conferma ciò che la dottrina, ma non l’Agenzia delle entrate (cfr. risposta a interpello n. 72/2024), già sosteneva.
Sono, infatti, assai frequenti i casi in cui, per esempio, i figli non solo sono già parte della compagine sociale, ma detengono anche il controllo della società stessa (magari poiché frutto di precedenti trasferimenti).
Dunque, grazie all’intervento normativo in parola, anche i trasferimenti che consentono al beneficiario di integrare un “controllo già esistente” nella società possono godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione finanziaria secondo cui, invece, il trasferimento dell’ulteriore quota di partecipazione non realizzava il presupposto necessario per godere dell’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del Tus e doveva, di conseguenza, essere assoggettato all’ordinaria imposta sulle successioni e donazioni.
Da non trascurare inoltre che, grazie all’intervento legislativo, la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter del Tus conferma espressamente l’applicabilità dell’agevolazione anche ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o (anche) in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. Ossia sarà possibile coinvolgere nei progetti di riorganizzazione patrimoniale, anche in vista del passaggio generazionale, partecipazioni in società internazionali.
Tale recepimento a livello normativo risponde, infatti, alla necessità di garantire il rispetto della libertà di stabilimento di iniziative economiche nel territorio dell’Unione europea sancita dall’art. 49 Tfue e rappresenta un rilevante ampliamento della portata dell’agevolazione poiché consentirà di applicare l’esenzione anche ai non pochi trasferimenti di quote sociali e azioni detenute in società estere, nei limiti predetti.
Tanto premesso, è evidente che la nuova formulazione della disposizione normativa permetterà a un maggior numero di trasferimenti di poter godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Si aprono, dunque, opportunità sempre più interessanti per coloro che, fino a oggi, non hanno ancora programmato e pianificato il passaggio generazionale d’impresa.
Stefano Loconte e Beatrice Molteni, ItaliaOggi Sette