
L’emissione e l’offerta al pubblico di token collegati ad attività dovranno essere autorizzati dalla Banca d’Italia, d’intesa con Consob. Alle stesse autorità compete l’approvazione del white paper (una sorta di prospetto informativo) del token. E’ una delle tante novità contenute nel decreto legislativo approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri al fine di recepire il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (Micar).
Un quadro per le cripto
Questo provvedimento mira a fornire un quadro giuridico per la regolamentazione delle cripto-attività, compresi gli stablecoin, all’interno dell’Unione europea e introduce una serie di norme a protezione degli investitori che diverranno a tutti gli effetti efficaci a partire dal 30 dicembre prossimo, con l’eccezione di alcune disposizioni, quelle relative agli art token (collegati cioè ad attività) e agli Emt token (token di moneta elettronica), che saranno invece applicabili già dal 30 giugno prossimo.
Contenimento del rischio
L’articolo 12 dello schema di decreto attribuisce alla Banca d’Italia il compito di vigilare sul contenimento del rischio, sulla stabilità patrimoniale e sulla sana e prudente gestione degli operatori in cripto-attività mentre alla Consob viene assegnato il compito di vigilare sulla trasparenza, sulla correttezza dei comportamenti, sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela dei possessori dei token.
Per rendere ancor più efficace la lotta agli eventuali fenomeni di abusivismo il provvedimento introduce anche la sanzione della reclusione da 6 mesi a 4 anni e multe fino a 5 milioni di euro, 15 per gli enti, per chi esercita abusivamente e viola le regole comunitarie sulle cripto-attività. Vengono poi introdotte sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche, inclusi i rappresentanti legali e il personale aziendale degli operatori in cripto-attività.
Confusioni patrimoniali
Al fine di evitare o ridurre ai minimi termini situazioni di confusione tra il patrimonio dell’operatore in cripto e quello di pertinenza dei clienti/detentori di cripto-attività, l’articolo 19 del decreto prevede che i token/cripto-attività costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’emittente il token stesso che sul patrimonio citato non siano ammesse azioni dei creditori dell’emittente di token collegati ad attività o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario.
Una previsione, quest’ultima, che ha un chiaro sapore riparatorio, almeno sul piano normativo, rispetto alle lacune evidenziate dai fallimenti che hanno interessato alcune società italiane attive proprio nel settore delle cripto-attività.
Liquidazione allargata
Similmente a quanto già avviene per le banche e gli intermediari finanziari nel decreto di recepimento della normativa europea Micar si prevede l’assoggettamento dell’operatore in cripto-attività in crisi alla procedura di liquidazione coatta amministrava che, più di ogni altra, è pensata per salvaguardare al meglio gli interessi degli investitori.
I prestatori di servizi per cripto-attività dovranno dimostrare di essere dotati di procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, di possedere i necessari requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza e di disporre di procedure per la tenuta della contabilità, la conservazione delle registrazioni, il trattamento dei reclami e la gestione dei conflitti di interesse.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica a decorrere dalla medesima data fermo restando però l’applicazione di un regime transitorio per effetto del quale gli operatori in cripto-attività, se già operanti e iscritti all’Organismo agenti e mediatori (ad oggi se ne contano ben 150), potranno continuare a prestare i loro servizi fino al 30 dicembre 2025 a condizione di aver presentato istanza autorizzativa entro il 30 giugno 2025.
Fabrizio Vedana, ItaliaOggi