Il fisco fa presa sulla salute. L’Agenzia delle entrate si prende anche i dati delle operazioni sanitarie trasmesse al Sistema tessera sanitaria. Saranno utilizzati per fare controlli incrociati su strutture, medici, farmacisti e contribuenti, così come sull’erogazione dei rimborsi fiscali.
Sono in arrivo due decreti del Mef, del Ministero della salute e del Ministero per la pubblica amministrazione che disciplinano la modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei scontrini elettronici emessi per i privati cittadini. Si esclude, tuttavia, l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione. Ad essere inclusi, invece, sono i dati relativi alle operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito, nonché i dati relativi all’aliquota o alla natura Iva della singola operazione.
Ma la trasmissione dei dati della salute all’Agenzia delle entrate non è un fulmine a ciel sereno. È infatti l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari a stabilire che i dati fiscali relativi alla fatturazione elettronica trasmessi al Sistema tessera sanitaria “possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale o in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva”. Collateralmente, quindi, sono interessati anche i dati relativi agli scontrini elettronici secondo quanto indicato dall’art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
L’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento dei dati, dovrà memorizzare i dati fiscali per lo svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale, che possono essere effettuati anche attraverso l’analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati già presenti nel proprio archivio. I dati, inoltre, potranno essere resi disponibili anche alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le loro finalità. I dati saranno quindi memorizzati dall’Agenzia delle entrate per otto anni dopo la presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi.
L’ok del Garante privacy
Il Garante della Privacy aveva già dato l’ok ai due provvedimenti in arrivo lo scorso 7 dicembre, indicando che “gli schemi di decreto risultino conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali”. Stando al parere del Garante infatti, i decreti prevedono “l’individuazione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato e, in particolare, limitando l’utilizzo a fini fiscali ai soli dati trasmessi al Sistema Ts effettivamente indispensabili per il perseguimento, da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, delle finalità previste dalla legge, con l’esclusione dei dati relativi alla salute degli interessati”, secondo quanto stabilito dal principio di “privacy by design e by default” dell’articolo 25 del Gdpr.
Matteo Rizzi, ItaliaOggi