Sindaci attivatori ed a guardia della composizione negoziata, ruolo di impulso e coordinamento per il presidente del collegio, ragionevolezza delle operazioni degli amministratori da valutare ex ante. Sono alcuni dei nuovi input per i sindaci che si leggono nelle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, approvate in via definitiva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e pubblicate ieri sul proprio sito istituzionale.
La tempistica delle nuove norme
Le norme di comportamento integrano ed aggiornano la precedente edizione pubblicata nel 2020. Esse tengono conto di tutte le novità normative intervenute nel corso del triennio e saranno cogenti a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.
La composizione negoziata. Le norme 11.3, 11.4 ed 11.5 sono tutte di nuovo conio ed attengono al ruolo del collegio nella composizione negoziata. La segnalazione dei sindaci in merito alla situazione di squilibrio di carattere patrimoniale o economico finanziario, ex art. 25 octies del CCII, si legge nelle norme, deve essere effettuata entro un congruo termine da quando il collegio prende conoscenza della documentata situazione di squilibrio che rende probabile l’insolvenza ossia l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Nella segnalazione il collegio dovrà descrivere le verifiche effettuate anche a seguito, delle comunicazioni dei creditori pubblici qualificati, comunicazioni, queste ultime che tuttavia, seppur da considerare con estrema attenzione, non obbligano i sindaci ad intervenire con la loro segnalazione nei confronti del cda . Qualora, i sindaci segnalino, ma gli amministratori restino inerti, il collegio dovrà utilizzare gli strumenti endosocietari che l’ordinamento gli mette a disposizione (convocazione dell’assemblea, richiesta di controllo giudiziario, istanza al tribunale per fare accertare la causa di scioglimento). Nel caso in cui, invece, la composizione negoziata si attivi, il collegio dopo aver accertato l’indipendenza dell’esperto vigila sulla gestione della società da parte dell’organo amministrativo. Tale vigilanza dovrà riguardare il fatto che gli amministratori rappresentino con correttezza e buona fede all’esperto la situazione della società, evitino pregiudizi alla situazione economico finanziaria, non ledano gli interessi dei creditori.
Il ruolo del presidente
Il codice civile ed alcune disposizioni di legge individuano esclusivamente le comunicazioni che debbono essere effettuate al presidente del Collegio sindacale, mentre nulla viene previsto in relazione alle sue funzioni organizzative. La nuova norma 2.2 sopperisce a tali lacune evidenziando che il presidente del collegio oltre che essere il naturale destinatario di una serie di comunicazioni gestisce l’attività del collegio. In particolare è a sua cura la convocazione dell’organo di controllo, il coordinamento dei lavori, la redazione o il controllo finale dei verbali del collegio sindacale. Il presidente, poi, oltre ad avere una funzione di impulso nel funzionamento del collegio e di esserne portavoce deve garantire che sia assicurata una simmetria informativa all’interno dell’organo garantendo la diffusione delle informazioni rilevanti. Fra le ulteriori funzioni del presidente rientrano, secondo le nuove norme, anche l’organizzazione delle riunioni con il revisore esterno e, se nominato, con l’organismo di vigilanza.
Controlli preventivi
Con una integrazione alla norma sulla vigilanza al rispetto dei principi di corretta amministrazione (norma 3.3) viene evidenziato come le verifiche sulla ragionevolezza delle operazioni poste in essere dagli amministratori, devono essere effettuate ex ante dagli amministratori e contestualmente controllate dai sindaci. Le decisioni, spettano ovviamente agli amministratori ma l’insindacabilità delle scelte di gestione trovano un limite nella ragionevolezza delle stesse, nel rispetto della legge e nel non essere assunte in situazioni di conflitto d’interesse (Business Judgement Rule). Le decisioni devono essere opportunamente procedimentalizzate attraverso l’assunzione di cautele ed informazioni preventive, soprattutto in merito al margine di rischio che le scelte comportano.
Altre novità
Fra le altre norme novità spiccano quelle relative ai controlli sulle procedure per il whistleblowing, le operazioni transfrontaliere, le assemblee totalitarie, le situazioni di affitto azienda di società in crisi ed i nuovi intervenuti obblighi di comunicazione al Tribunale dell’insolvenza che determina la liquidazione giudiziale della società. Ad ognuna viene dedicata una nuova norma.
Luciano De Angelis, ItaliaOggi