(di Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc) La Corte di Cassazione (ordinanza n. 33276 depositata il 29.11.23 – 1) ha stabilito che la compagnia aerea deve risarcire anche il danno morale del passeggero qualora la cancellazione o il ritardo del volo abbiano cagionato un pregiudizio grave e irreparabile (ad es. il non aver potuto partecipare ai funerali di un genitore).
La Cassazione precisa che per la risarcibilità del danno, che dovrà essere allegato e provato, dovranno sussistere tre requisiti:
a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità;
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.