L’Agenzia delle entrate avvia il censimento dell’evasione fiscale sul web. Entro il 31 gennaio 2024, le piattaforme online dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Lo stabilisce il provvedimento firmato il 20 novembre dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui diventa operativa la direttiva europea Dac7 (direttiva Ue 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo n. 32/2023, in vigore dal 26 marzo 2023).
La direttiva stabilisce l’obbligo di comunicazione da parte delle piattaforme online dei redditi relativi all’e-commerce, all’affitto di beni immobili, all’offerta di servizi personali e alle attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2.000 attività), per i quali l’amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai piccoli inserzionisti, venditori per i quali le piattaforme web hanno facilitato meno di 30 attività e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2.000 euro nell’anno.
Come funziona?
Le piattaforme residenti in un paese membro dell’Unione europea comunicano le informazioni sugli utenti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione e le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. Una volta acquisiti i dati, le 27 amministrazioni fiscali dell’Unione europea condivideranno i dati relativi agli utenti residenti in un determinato paese. Ad esempio, la piattaforma di vendita di vestiti usati Vinted (società residente in Lituania), invierà i dati relativi agli utenti all’amministrazione fiscale lituana, che a sua volta invierà i dati relativi agli utenti italiani all’Italia, quelli relativi agli utenti francesi alla Francia, ecc. Il primo scambio di questo tipo sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024. La direttiva ha l’obiettivo primario di fare luce sulla situazione reddituale degli utenti che operano online, con l’obiettivo di abolire un’area grigia su cui, ad oggi, le amministrazioni fiscali hanno un accesso carente sui dati.
Tuttavia, l’eventuale riscossione di imposte da parte dell’Agenzia delle entrate non è immediata. Ad esempio, quando si tratta di redditi percepiti da locazione di immobili, sicuramente l’obiettivo dell’Agenzia sarà quello di valutare l’esistenza di evasione totale sui redditi percepiti per i quali non è stata versata la cedolare secca sugli affitti brevi.
Le vendite online
Altro discorso, invece, è quello relativo all’attività di e-commerce, legato alla vendita di oggetti su piattaforme quali Vinted o eBay. In questo caso specifico, sarà un’attenta valutazione da parte dell’Agenzia quella di verificare la sussistenza di un’attività commerciale svolta in forma di impresa e quindi abituale che richiederebbe l’apertura della partita Iva, il versamento delle imposte sul reddito e l’Iva. Diverse sentenze tributarie, ma anche della Corte dei Cassazione hanno già stabilito come il numero delle transazioni e l’entità degli importi sono elementi che evidenziano l’abitualità dell’attività posta in essere. Tuttavia, questi numeri non sono definiti attraverso la Dac7.
Sarà compito dell’amministrazione o del legislatore quello di stabilire se necessario un nuovo intervento per definire i parametri di definizione di un’attività in forma imprenditoriale attraverso portali online.
Matteo Rizzi, ItaliaOggi