Anche le società calcistiche devono dotarsi, entro il 31 agosto del 2024, dei modelli di organizzazione e controllo nonché dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal dlgs 11 aprile 2006 n. 198 per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Lo stabilisce il comunicato ufficiale n. 87/A del presidente della Federazione italiana giuoco calcio. Il modello deve essere aggiornato con cadenza almeno quadriennale; l’obiettivo, sottolinea il presidente della Figc, è tutelare tutti i tesserati che, dopo gli ultimi eventi, fortemente sanzionati dalla procura federale, vedono riconosciuto in maniera ancor più urgente il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. I destinatari delle linee guida sono sia le società sia i tesserati di cui all’art. 2, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Le linee guida inoltre prevedono l’istituzione della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding insediata presso la Figc. È compito della citata Commissione di vigilare sull’adozione e sull’aggiornamento, da parte delle società, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta e sulla avvenuta nomina del responsabile. È inoltre prevista la segnalazione agli organi competenti di eventuali condotte rilevanti e la trasmissione di una relazione, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione all’Osservatorio permanente del Coni per le politiche di safeguarding, mediante l’indicazione di ogni informazione e documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio permanente del Coni per le politiche di safeguarding e dall’Organismo di vigilanza della Figc. Si ritiene opportuno sottolineare che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione: l’abuso psicologico; l’abuso fisico; la molestia sessuale; l’abuso sessuale; la negligenza; l’incuria; l’abuso di matrice religiosa; il bullismo, il cyberbullismo. Le linee guida in commento stabiliscono altresì che i calciatori e le calciatrici devono evitare «contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni».
Infine, un profilo particolarmente rilevante delle linee guida riguarda il passaggio secondo il quale «le società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle presenti linee guida». Sul piano strettamente giuridico i due modelli non sono declinabili, atteso che si tratta di due strumenti diversi. Si rammenta, infatti, che il modello organizzativo disciplinato dal dlgs 231/2001 è stato introdotto dal legislatore al fine di attribuire anche agli enti (persone giuridiche o anche enti privi di personalità giuridica, non pubblici), attraverso il superamento del principio secondo cui societas delinquere non potest, una responsabilità penale “amministrativa” a seguito del compimento di specifici reati ben individuati. Detto altrimenti, la ratio del legislatore è quella di punire penalmente, nel caso di commissione di reato, non solo l’autore del reato, ma anche la società che da tale reato “presupposto” può ottenerne un vantaggio economico importante. Pertanto, sarebbe opportuno precisare il valore delle linee guida inserite nel Mog (modello organizzativo ex decreto legislativo 231 del 2001).
Emanuele Fisicaro, ItaliaOggi