Doppio ultimatum fiscale il 31 luglio: tutti i contribuenti chiamati alla cassa per il pagamento delle imposte con la maggiorazione, sia quella ordinaria che la nuova frazionata, poi scatteranno le sanzioni. A fine mese si chiuderà infatti la finestra temporale per persone fisiche non titolari di partita iva e per gli altri soggetti esclusi dalla proroga, per versare le imposte con la maggiorazione dello 0,4%; contestualmente le partite iva, forfettari e minimi inclusi, e gli altri soggetti interessati dal differimento della scadenza dei pagamenti al 20 luglio, avranno l’ultimo giorno per versare le imposte utilizzando il meccanismo dello 0,4% “frazionato” ovvero rapportato al giorno in cui viene fatto il pagamento. A partire poi dal 1 agosto, tolti gli effetti della sospensione estiva dei pagamenti (vedi ItaliaOggi del 21/07/2023), scatteranno le sanzioni per omesso versamento delle imposte, pari al 30% dell’importo non corrisposto all’erario. Resta comunque disponibile la via del ravvedimento operoso per chi volesse/potesse regolarizzare la propria posizione versando le imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 13 del dlgs 472/1997.
Gli esclusi dalla proroga con lo 0,4% ordinario. Entro il prossimo 31 luglio dovranno corrispondere le imposte con la maggiorazione dello 0,4% tutti i soggetti vincolati al pagamento nella scadenza ordinaria del 30 giugno 2023 poiché non intercettati dalla proroga al 20 luglio.
Sostanzialmente si tratta delle persone fisiche non titolari di partita iva e delle imprese di grandi dimensioni escluse dall’applicazione degli ISA per superamento del requisito “dimensionale”. Questi soggetti restano legati al meccanismo dello 0,4% ordinario ovvero quello disciplinato all’art. 17, comma 2, del regolamento di cui al dpr 7/12/2001, n. 435, secondo cui i versamenti delle imposte possono essere effettuati con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza dei pagamenti. Gli stessi soggetti citati sono quelli legati al calcolo degli acconti nella misura del 40% il primo, da corrispondersi maggiorato entro il 31 luglio e il 60% il secondo con scadenza 30 novembre.
I “prorogati” con lo 0,4% frazionato. In deroga al citato e ordinario meccanismo dello 0,4%, i soggetti interessati alla proroga dei pagamenti al 20 luglio hanno a disposizione, dal 21 luglio al 31 luglio, la nuova modalità di pagamento con la maggiorazione rapportata al giorno di versamento. Come disposto con l’art. 4 c.3-sexies del dl 51/2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto non eseguiti entro il 20 luglio possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta di una maggiorazione giornaliera dello 0,036%. Gli interessati sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione, i contribuenti in esaurimento che adottano il regime fiscale di vantaggio (art. 27, dl 6/07/2011, n. 98), quelli che applicano il regime forfettario (art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190) ed anche coloro che partecipano a società, associazioni e imprese in trasparenza fiscale.
Giuliano Mandolesi, ItaliaOggi