Carte di credito e pagamenti tracciati contro le frodi Iva, pronti i modelli per comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate. Il 14 giugno scorso, la Commissione europea ha pubblicato il modulo standard elettronico per la trasmissione dei dati dai prestatori di servizi di pagamento, banche, fornitori di carte e di moneta elettronica, tra gli altri, i quali dovranno inviare le informazioni alle amministrazioni fiscali nazionali nel Sistema elettronico centrale di informazione sui servizi di pagamento (Cesop). Dal 1° gennaio 2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a trasmettere le informazioni relative al beneficiario di pagamenti transfrontalieri nel caso in cui riceva più di 25 pagamenti transfrontalieri a trimestre. L’obiettivo principale della misura è fornire alle autorità fiscali degli stati membri gli strumenti necessari per individuare eventuali frodi Iva nell’e-commerce, compiute da venditori stabiliti in un altro stato membro o in un paese extra-Ue. Tali informazioni saranno successivamente centralizzate nel Sistema elettronico centrale Cespo, dove saranno archiviate, aggregate e confrontate con altri database europei. Tutte le informazioni presenti nel Cesop saranno quindi messe a disposizione degli esperti antifrode degli stati membri attraverso la rete Eurofisc. Per implementare la proposta, la Commissione Europea ha collaborato con le amministrazioni fiscali e i prestatori di servizi di pagamento degli stati membri all’interno di un gruppo di esperti che fornisce assistenza sia per l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento, sia per lo sviluppo del Cesop. La decisione è in linea con quanto stabilito nel Regolamento (Ue) 2020/283 riguardo alle misure per rafforzare la cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode Iva, nonché con la Direttiva (UE) 2020/284 che introduce determinati requisiti per i prestatori di servizi di pagamento. Solo le informazioni relative ai pagamenti che possono essere collegate a un’attività economica saranno trasmesse alle autorità fiscali. Le informazioni sui consumatori e sulla causa del pagamento non saranno parte di questa trasmissione. “La crescita del commercio elettronico (e-commerce) facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli stati membri”, riporta il testo della Direttiva (UE) 2020/284. “Tuttavia, alcune imprese fraudolente sfruttano le opportunità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali eludendo i propri obblighi in materia di Iva. Quando si applica il principio dell’imposizione nel luogo di destinazione, gli stati membri di consumo necessitano di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente, poiché i consumatori non hanno obblighi contabili”.
Matteo Rizzi, ItaliaOggi