Per gli enti locali lo stralcio delle mini cartelle riguarda solo sanzioni ed interessi e potrà essere escluso del tutto da ciascuna amministrazione. E’ questa la versione finale di una delle misure più discusse della manovra 2023 varata ieri in via definitiva dal Senato e attesa oggi in Gazzetta Ufficiale.La legge di bilancio dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. La data rilevante per l’annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023.
Viene però stabilito un regime differenziato per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali, oltre agli enti di previdenza privati); per tali carichi l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l’abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981. Restano inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.
Il comma 229, inoltre, dà facoltà agli enti locali di disporre la non applicazione delle disposizioni in esame sui carichi iscritti a ruolo di propria competenza, attraverso l’adozione di un provvedimento entro il 31 gennaio 2023, da comunicarsi entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle forme che la stessa Agenzia indicherà entro il 10 gennaio 2023. La norma prevede che tale provvedimento sia approvato “nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti”, aprendo quindi la questione se la competenza appartenga, per gli enti locali, alla giunta o al consiglio.
Va ricordato che con un precedente provvedimento legislativo, le iscrizioni a ruolo di valore inferiore ai 1000 euro avvenute tra il 2000 e il 2010 erano state invece cancellate d’ufficio, mentre in tal caso la scelta è rimessa alle singole amministrazioni, che dovranno naturalmente motivarla con estrema attenzione sia laddove essa sia confermativa dello stralcio sia nel caso opposto.
La norma sembra lasciare aperte solo due opzioni (stralcio o non stralcio), anche se in alcuni casi potrebbe valere la pena di definire soluzioni intermedie (stralcio solo a determinate condizioni, analogamente a quanto avvenuto in passato quando a pesare è stata la posizione reddituale del contribuente).
In base al comma 252, l’eventuale maggior disavanzo determinato per gli enti locali a seguito dell’applicazione delle norme in esame è ripianabile in un massimo di 5 annualità secondo le modalità di cui al decreto ministeriale Mef 14 luglio 2021 (G.U. n. 183 del 2 agosto 2021). Ovviamente, anche l’aspetto finanziario avrà il suo peso nella decisione se aderire o meno alla sanatoria, guardano però non solo al disavanzo ma anche al rapporto costi/benefici derivante dal proseguimento delle procedure di recupero.
ItaliaOggi