Dal 15 luglio 2022 fare l’amministratore di società e imprese non è più la stessa cosa. I tempi sono strettissimi e bisogna subito adeguare il modo di fare business con nuovi assetti organizzativi e con non semplici oneri di aggiornamento culturale. Insomma, quest’anno, chi governa le imprese dovrà studiare sotto l’ombrellone perché l’entrata in vigore delle novità apportate dalla riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii, dlgs 14/2019) a cura del dlgs 17 giugno 2022, n. 83, stravolge il modo di pensare e agire di chi ha responsabilità nella conduzione di aziende, soprattutto in periodi in cui le turbolenze rendono la navigazione sempre più complicata e piena di rischi.
Una concreta necessità. Non si tratta solo di un allarmismo dettato dalla necessità, dato che le norme sono entrare in vigore con un preavviso di vacatio legis ridottissimo, bensì di una concreta necessità che gli amministratori hanno (immediatamente) percepito: occorre dotarsi di nuovi strumenti per prevenire, curare e affrontare i possibili segnali di pericolo della perdita della continuità aziendale, che ora sono coniati da specifiche disposizioni e non più genericamente ipotizzati da principi generali. Nei blog e nelle chat dedicate alle novità legislative, infatti, tutti gli operatori (imprenditori, dirigenti, professionisti, commercialisti e anche avvocati) si stanno informando su quali misure dovere attuare per essere compliant alla normativa. Nuovi strumenti di monitoraggio, cruscotti di controllo, misurazione della gestione e molto altro ancora, sono oggi guardati sotto una nuova prospettiva: senza, l’amministratore è “nudo”, è privo di protezione da responsabilità patrimoniali che la legge oggi aggrava attraverso le disposizioni del Ccii (si veda tabella).
È come se dal 15 luglio si fosse aperto uno squarcio nel terreno e si fosse preso atto che senza un sistema antisismico il proprio “building” non potrà più stare in piedi. Il building però non è un palazzo statico, che una volta messo in sicurezza lascia tutti tranquilli; si tratta invece di mettere in sicurezza il business dell’impresa, quindi un contesto dinamico e sempre in evoluzione, costantemente sottoposto agli agenti esterni del mercato e del cambiamento perpetuo. Ecco perché il sistema di monitoraggio e di controllo per monitorare la crisi d’impresa deve essere prospettico, proiettato al futuro e ai possibili rischi che la gestione aziendale può trovare sulla sua strada.
Cosa è cambiato dal 15 luglio. Dal 15 luglio il Ccii ha introdotto, per la prima volta, la definizione di adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa è indicata puntualmente dall’art. 3, il quale stabilisce che gli imprenditori individuali devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e gli imprenditori collettivi dono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. L’art. 2086 c.c. prescrive, infatti, a sua volta che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale
Leggendo la norma, quindi, non si ritroverebbe alcuno specifico paramento e obbligo per rilevare la crisi d’impresa, sennonché il terzo e quarto comma dell’art. 3 Ccii danno senso e contenuto alla disposizione.
Come devono essere costruiti i nuovi assetti organizzativi. Le misure per prevenire la crisi d’impresa per ritenere adeguati gli assetti organizzativi, infatti, devono, dal 15 luglio, consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di allarme tributaria e previdenziale di cui al quarto comma dell’art. 3 Ccii; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2 della Composizione negoziata della crisi d’impresa.
La nuova dashboard dei debiti tributari e previdenziali. La vera novità, dopo le sospensioni e i rinvii operati ai sistemi di allerta del vecchio Ccii, prima delle modifiche operate dal dlgs 83/2022, è costituita dai segnali di allarme che il quarto comma dell’art. 3 ora fissa in parametri specifici: (i) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; (ii) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; (iii) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; (iv) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, cioè le esposizioni (molto esigue) verso Agenzia delle entrate, Inps, Inail e Agenzia della riscossione. I predetti parametri dell’art. 25 novies sono gli stessi che hanno già fatto allertare il fisco ai sensi dell’art. 30 sexies legge 233/2021. Norma che ha avuto una vigenza molto limitata perché ora sostituta dal nuovo Ccii.
Marcello Pollio, ItaliaOggi Sette