
(di Mauro della Porta Raffo) DUBBI RELATIVI ALLA COSTITUZIONALITÀ DEL DECRETO LEGGE 28 febbraio 2022, n. 16 intitolato
Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. (22G00025) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022)
nota: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative per sostenere le autorità governative ucraine, mediante la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, semplificando le procedure vigenti, in coerenza con le esigenze di prontezza operativa che la crisi internazionale in atto richiede; considerata la necessità e l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all’esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all’anno termico 2022-2023; Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare misure di sostegno a beneficio degli studenti e della comunità scientifica ucraini presenti sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno e dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
- Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative.
- Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, sono definiti l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.
A nome di un gruppo di cittadini italiani che firmano insieme a me questa lettera, porto all’attenzione dei lettori la questione se l’Italia sia in guerra contro la Federazione Russa e se l’intervento in guerra dell’Italia sia stato deciso in conformità al diritto vigente.
Occorre una breve premessa: il nostro Paese conosce unicamente: a) lo stato di emergenza previsto dall’Art. 87 della Costituzione – che, come vedremo, è un vero e proprio stato di guerra – e: b) quello previsto dal Decreto Legislativo 1/2018 sulla protezione civile, destinato a garantire la popolazione e le attività del nostro Paese rispetto a «eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo», utilizzato – tra l’altro in modo difforme dal disposto normativo quanto a durata massima consentita – in occasione dell’epidemia di Covid19. Commentando il Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16, il Presidente del Consiglio ha parlato di “emergenza umanitaria”. Tuttavia, un conto è accogliere profughi a seguito di un’emergenza umanitaria, un altro conto è inviare armi a un Paese in stato di conflitto armato.
La tecnica normativa del Governo, more solito, è quella della decretazione d’urgenza, prevista dall’Art. 77 della Costituzione. La norma citata, l’Art. 87 della Costituzione, recita:
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Non essendovi nel Decreto Legge n.16 del 28 febbraio 2022 alcun richiamo al Decreto Legislativo 1/2018 sulla protezione civile, ma al contrario l’esplicito richiamo all’Art. 87 della Costituzione, se ne deduce che l’Italia è in guerra. La guerra presuppone necessariamente un nemico, che nel nostro caso è la Federazione Russa. Il paragrafo dell’Art. 87 evidenziato consente al Presidente della Repubblica di dichiarare lo stato di guerra, ma unicamente previa delibera del Parlamento. Si tratta dunque di un richiamo inconferente? Oppure – e questo purtroppo è il caso – l’Italia è in guerra contro la Federazione Russa e l’intervento in guerra dell’Italia è stato deciso in palese violazione dell’iter costituzionale?
Altrettanto oscuro il richiamo agli Articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465:
Articolo 3
Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e accresceranno la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato.
Articolo 4
Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata.
Un attacco armato alla NATO non vi è stato; quindi, il richiamo è del tutto inconferente.
Per comprendere la gravità della questione in esame, è sufficiente leggere l’Articolo 11 della Costituzione:
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
L’Italia ripudia la guerra, fermo restando che – in quanto firmataria del citato Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465 – ha un obbligo di difesa in caso di minaccia alla sicurezza “di una delle parti” firmatarie.
In assenza di una simile minaccia, in assenza della dichiarazione di guerra da parte del Parlamento, la decisione con decreto di inviare armi all’Ucraina è un atto totalmente illegittimo, contrario alla Costituzione, che in più comporta una serie di conseguenze gravissime per i nostri connazionali che risiedono sul territorio della Federazione Russa.
Esula da questo esame ogni considerazione non strettamente giuridica, ma è evidente che l’invio di armi a spese dei contribuenti e in violazione della normativa prevista – con o senza soldati – a una Nazione in guerra equivalga a prendere parte al conflitto in qualità di Nazione co-belligerante.
Degna di nota la deroga alla Legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli Articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Partendo da questi ultimi due articoli:
Articolo 310
Cessione di beni mobili a titolo oneroso 1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. L’alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti. 3. Ai fini del contenimento dei costi per l’ammodernamento, l’amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d’armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso. 4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4 dell’articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.
Articolo 311
Cessione di beni mobili a titolo gratuito 1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell’ambito dei vigenti accordi di cooperazione; b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri. 2. La cessione di materiali d’armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. 3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all’estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri. 4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell’articolo 310, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all’impiego, allo scopo di consentirne l’esposizione al pubblico.
Questo il testo rilevante della Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163 (Con modifiche introdotte dalla legge 17 giugno 2003, n. 148) Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Controllo dello Stato. 1. L’esportazione, l’importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. 2. L’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all’articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato. 3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa. 4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. 5. L’esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. 6. L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea (UE); d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
Il nostro ordinamento vieta l’esportazione di armi verso Paesi in stato di conflitto armato, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia. Ciò nonostante, il Governo e il Presidente della Repubblica, in deroga al diritto vigente e con un semplice Decreto Legge, hanno deciso di fornire armi a titolo gratuito a un Paese in stato di conflitto armato, intervenendo nel conflitto russo ucraino.
Quali conseguenze debbono essere tratte dalla violazione dell’iter costituzionalmente previsto?
Il Popolo italiano è vincolato da questa decisione delGoverno e del Presidente della Repubblica?
Oppure una decisione del genere è pura espressione della volontà dei soggetti che l’hanno assunta, ai quali vanno ascritte tutte le responsabilità giuridiche, storiche e politiche?
Varese, 20 marzo 2022
Mauro della Porta Raffo, Alfredo Tocchi, Fabrizia Vaccarella, Massimo Zanetti, Fabio Massimo Nicosia, Davide Rossi, Daniela Scarano, Sergio Faverio, Giovanna Romanelli, Roberto Masiani, Paolo Troiano, Domenico Margariti, Giovanna Tomassi, Silvia BayRossi, Lorenzo Benzi, Paolo Benzi Bobbio, Barbara Bet, Italo Cucci, Chiara Del Nero Fraschini, Roberto Gervasini, Daniela Gulino, Oriana Macchi, Rosanna Palombini, Enzo Tosi, Eva Lenski, Davide Boldrini, Luciano Lucchina, Maria Paola Sechi, Giuseppe Filippo Papik Geraci, Marco Cerini, Massimo Leonardi, Roberta Marcolli, Attilio Martignoni, Marina Parravicini, Tiziana Mainoli, Greta Dancelli, Pier Luigi Fettolini, Riccardo Prando, Luca Camparotto.