Gli aiuti Covid sono ricavi. E anche costi

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Aiuti Covid in cerca di identità nel quadro RG delle imprese minori in regime semplificato. Stando al contenuto delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2021, tali aiuti devono essere infatti qualificati sia come ricavi che come costi. Sarà infatti grazie a questa loro ambigua e doppia identità che si potrà evitare che tali componenti, essendo esenti da tassazione, non concorrano alla formazione del reddito d’impresa dell’anno 2020.

L’escamotage ideato dal fisco costringerà dunque le imprese in regime di contabilità semplificata che hanno ricevuto aiuti Covid nel corso dell’anno 2020, ad indicare gli stessi una volta sotto forma di componenti positivi del reddito e una volta fra i componenti negativi, finendo così, di fatto, per azzerarsi fra loro.

Si tratta di un procedimento di indicazione degli aiuti ricevuti estremamente bizzarro e unico nel suo genere.

Negli altri quadri dei modelli Redditi 2021 infatti gli aiuti Covid o devono essere indicati in campi non rilevanti ai fini della determinazione del reddito – quadro RE e quadro LM – oppure vanno sottratti dal risultato economico per evitare che gli stessi finiscano per concorrere alla formazione della base imponibile (quadro RF).

Ma al di là della originale e per certi versi sorprendente, soluzione scelta dall’amministrazione finanziaria per la gestione degli aiuti Covid nel quadro RG delle imprese minori in regime semplificato, quello che più sorprende è che in caso di errata indicazione degli stessi sarà sempre il contribuente ad essere penalizzato.about:blank

In questo senso la singolare procedura che passa attraverso l’indicazione degli aiuti Covid, prima nel rigo RG10-Altri componenti positivi (codici identificativi 27 e 28) e poi nel rigo RG22-Altri componenti (codici identificativi 47 e 48), rischia di trasformarsi in una sorta di trappola per i contribuenti.

Per comprendere il rischio che si corre nella compilazione di tale quadro in presenza di aiuti Covid, ipotizziamo il caso di una impresa individuale in contabilità semplificata che nel corso del 2020 ha ricevuto più aiuti per l’importo complessivo di euro 5.000 di cui 3.000 euro nella forma di contributi a fondo perduto e 2.000 euro sotto altre forme.

Se tale contribuente commette un errore e non identifica, sia come ricavo che come costo, l’intero importo degli aiuti ricevuti finirà, inesorabilmente, per alterare la base imponibile da assoggettare a tassazione. E l’errore finirà sempre e comunque per costargli caro.

Se, ad esempio, vengono correttamente indicati tutti gli aiuti ricevuti nel rigo RG10 (3.000 euro con codice 27 e 2.000 euro con codice 28) ma solo i contributi a fondo perduto nel rigo RG 22 (3.000 euro con codice 47), la base imponibile da assoggettare a tassazione sarà maggiore di quella effettiva e il nostro contribuente pagherà imposte non dovute.

Se invece l’errore sarà al contrario (euro 3.000 nel rigo RG10 ed euro 5.000 nel rigo RG22) la base imponibile risulterà inferiore a quella effettiva e il contribuente verserà meno imposte dovute esponendosi alla riliquidazione della dichiarazione da parte dell’ufficio e alle conseguenti riprese a tassazione.

Errori commessi nell’indicazione degli aiuti ricevuti negli altri quadri del modello Redditi 2021 (quadri RE e LM) saranno invece ininfluenti ai fini della determinazione del reddito imponibile e difficilmente oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, per il fatto che tali dati sono già da essa conosciuti o esposti in altre parti del modello.

Attenzione dunque alla compilazione del quadro RG in presenza di aiuti Covid.

Il rischio di errore è elevato e può costare caro.

Andrea Bongi, ItaliaOggi