Si può partecipare con le spese in farmacia ma il consumatore è obbligato a scegliere: sconto Irpef o estrazione dei premi in palio.
Manca poco alla partenza della lotteria degli scontrini. Dopo vari rinvii e cambi in corsa, dal 1° gennaio 2021 si potrà concorrere alle estrazioni e vincere premi fino a 5 milioni di euro con gli acquisti effettuati con pagamenti elettronici. La novità è infatti che la lotteria degli scontrini partirà nel segno del cashless, perché la modifica contenuta nel Ddl di Bilancio all’esame della Camera prevede che solo i pagamenti con moneta elettronica possono concorrere alle estrazioni.
Un po’ come succede col cashback, partito in questi giorni con il bonus di Natale. Cashback e lotteria degli scontrini sono molto simili: si viene premiati per gli acquisti effettuati e per le modalità di pagamento, solo con carte di credito e strumenti tracciabili. Ma sulle spese mediche per cui si intende beneficiare della detrazione, vengono applicati due trattamenti diversi.
Lotteria degli scontrini, come funziona
Ricordiamo che per ogni acquisto di almeno un euro (per il quale sarà presentato il codice lotteria all’esercente) si riceve un biglietto virtuale con cui partecipare alle estrazioni: ogni euro corrisponde a un biglietto. Per ogni scontrino si possono ottenere al massimo mille biglietti, anche nel caso in cui l’acquisto corrisponda a una cifra superiore.
Lotteria degli scontrini, il consumatore è obbligato a scegliere: sconto Irpef o estrazione dei premi
Per partecipare alle estrazioni saranno valide anche le spese effettuate in farmacia, ma con una scelta obbligatoria: in quel caso le spese del sistema tessera sanitaria non saranno detraibili.
In pratica, chi effettua un acquisto potenzialmente detraibile in farmacia potrà scegliere se presentare il codice lotteria o il codice fiscale al momento del pagamento.
A chiarire le regole è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 51449 dell’11 novembre 2020:
Con il presente provvedimento viene modificato il punto 1.2 del provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.
Perché lotteria degli scontrini e codice fiscale sono incompatibili
Il provvedimento delle Entrate (il numero 351449 dell’11 novembre 2020) spiega che “i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima”.
Il motivo è che al codice della lotteria non si associa il codice fiscale, soprattutto per impedire di ricostruire gli stili di acquisto e non a caso ogni contribuente può avere fino a 20 codici lotteria. Non resterebbe quindi traccia degli acquisti a fini fiscali e, di conseguenza, non ci sarebbe più detrazione al 19% per quella spesa nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
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