Il Decrero Ristori, Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, concede un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, nella misura del 60% del canone, a tutti i settori riportati nell’allegato 1 del Decreto. Il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e non è necessario il requisito del calo di fatturato. Vediamo l’elenco completo dei beneficiari con il codice ateco.
Tra le misure previste dal Decreto Ristori in favore dei settori destinatari delle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, vi è anche la concessione di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
Tale norma contenuta nell’art. 8, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, concede un credito d’imposta sulle locazioni del 60% del canone mensile per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Si tratta di uno degli interventi normativi in favore della vasta platea delle attività economiche condizionate dalle chiusure e limitazioni per Covid del D.P.C.M. 24 ottobre 2020
Tra le attività economiche interessate dal credito d’imposta sull’affitto, vi sono taxi, alberghi, villaggi turistici, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, residence, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, convegni, fiere, organizzatori di eventi e cerimonie, piscine, palestre, discoteche, ecc.
Queste attività hanno quindi diritto al credito d’imposta senza il requisito del calo di fatturato.
SOMMARIO
1
Credito d’imposta locazioni 60% nel Decreto Ristori
1.1
A chi spetta e per quanti mesi
1.2
Nessun requisito legato al calo di fatturato
1.3
Utilizzo del credito d’imposta
1.4
Limiti e risorse disponibili
2
Elenco beneficiari
Credito d’imposta locazioni 60% nel Decreto Ristori
Il Decreto Legge n. 137/2020, conosciuto come Decreto Ristori, all’art. 8 prevede che:
“1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi’ con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre”.
Spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione.
La norma richiama il credito d’imposta sui canoni di locazione del Decreto Rilancio, che è stato concesso per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in pieno primo lockdown da Coronavirus Covid-19, a tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Il nuovo credito d’imposta per i canoni di locazione spetta per ulteriori tre mesi, ossia ottobre, novembre e dicembre 2020, esclusivamente alle attività dell’allegato 1 del Decreto Ristori (pubblichiamo in seguito l’elenco completo dei codici ateco).
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’art. 8 del D. L. n. 137/2020 non necessita il rispetto del requisito del fatturato fino a 5 milioni di euro né, soprattutto, il rispetto del requisito del calo di fatturato di almeno il 50% rispetto all’anno precedente, che invece era un requisito di accesso del credito d’imposta sulle locazioni concesso a marzo, aprile e maggio 2020.
Il credito d’imposta sulle locazioni è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
Il comma 3 dell’art. 8 del D. L. 137/2020 pone un limite: “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche”.
Il comma 4 indica la dotazione finanziaria: “Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 34”.
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