La Tia2 è soggetta al pagamento dell’Iva, anzi no

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La Tia2 è soggetta al pagamento dell’Iva, anzi no. La Cassazione ha cambiato ancora una volta idea sulla tariffa integrata ambientale, sostenendo che è un tributo e quindi non può essere assoggettata a Iva, contrariamente a quanto ha più volte affermato anche nell’anno in corso, con le ordinanze 15706 e 19295, la sezione tributaria della stessa Corte. Con l’ordinanza 23949 del 25 settembre 2019, invece, la terza sezione civile ha dato un giudizio diverso sulla qualificazione della Tia2 e ha chiesto l’intervento delle sezioni unite affinché prendano posizione in maniera chiara, e si spera definitiva, su una questione molto importante per gli effetti che produce sulle tasche dei contribuenti soggetti al prelievo. La pronuncia delle Sezioni unite, inoltre, servirebbe a evitare contrasti tra gli stessi giudici di legittimità. Va posto in rilievo che l’imposta erariale costituisce un aggravio di costi per i contribuenti che non esercitano un’attività soggetta al tributo, in quanto non possono avvalersi del diritto alla detrazione dell’Iva. Per la Cassazione, anche per la Tia2 «il soggetto passivo contribuisce alla spesa a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Il meccanismo consente il pagamento anche in assenza di utilizzo reale del servizio, reiterando la medesima situazione presa in esame dalla Consulta nel 2009». Infatti, il contribuente «corrisponde somme sostanzialmente equivalenti a quelle calcolate per il periodo di annualità in regime di Tia1». Secondo la terza sezione civile, dunque, la qualificazione giuridica di «corrispettivo», attribuita dal legislatore alla Tia2, «risulta oltremodo appannata ed inidonea a desumere che la nuova tariffa rappresenti un profilo ”ontologicamente differente” rispetto al suo precedente tributario e per riconoscere alla stessa una natura privatistica». Quindi, trattandosi di un’entrata fiscale non dovrebbe essere soggetta a Iva. Bisogna ricordare che con l’ordinanza 19295 del 18 luglio scorso, la sezione tributaria della Cassazione si era espressa in maniera diversa. Ha sostenuto che gli utenti sono tenuti a pagare l’Iva sulla Tia2 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La tariffa integrata ambientale ha natura privatistica ed è soggetta all’Iva, in quanto l’utente paga un corrispettivo per il servizio svolto dall’amministrazione comunale. L’Iva è dovuta anche se la gestione del servizio è affidata a una società «in house», poiché anche queste società esercitano attività commerciali nei confronti di terzi. Aveva riconosciuto, invece, natura tributaria all’addizionale provinciale alla Tia2, che serve a procurare risorse per l’esercizio delle funzioni pubbliche delle province, mancando qualsiasi rapporto tra la prestazione dell’amministrazione e il vantaggio ricevuto dal privato. Pertanto, anche le controversie riguardanti la tariffa rifiuti sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice tributario (ordinanza 15706/2019). Con l’ordinanza 23949 viene rimesso tutto in discussione e si torna all’antico. In passato, prima delle ultime pronunce, è stata costante e uniforme la posizione dei giudici di legittimità e di merito sulla natura giuridica della tariffa rifiuti. È stata sempre considerata un’entrata fiscale e, per l’effetto, non soggetta a Iva.

Sergio Trovato, ItaliaOggi