«Genitori» addio, sulla carta d’identità tornano «Madre» e «Padre»

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Sulla carta d’identità dei minorenni torneranno le diciture «madre» e «padre» anziché quella generica di «genitori».

Non più la scritta generica «genitori». Sulla carta d’identità dei minorenni torneranno «madre» e «padre». Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e annunciato dal Viminale. Porta le firme del ministero dell’Interno, da quello della Pubblica Amministrazione e da quello dell’Economia. È datato 31 gennaio 2019 e modifica il testo del decreto del 23 dicembre 2015, quello che introduceva la dicitura «genitori».

Attualmente sulla carta d’identità si legge «cognome e nome dei genitori o di chi ne fa le veci».

È scritto anche in inglese e la traduzione è parents. La modifica è limitata a questo documento che è però fondamentale per i viaggi con i minorenni per esempio e come forma primaria di riconoscimento, anche della genitorialità. Scrivere madre e padre esclude automaticamente i genitori dello stesso sesso che abbiano avuto il riconoscimento dei figli, ma anche qualsiasi altra situazione di famiglia non tradizionale.

Era stato lo stesso ministro dell’Interno Salvini fra agosto e novembre dello scorso anno a proporre il reintegro di «padre» e «madre». In un tweet aveva scritto: «Noi andiamo avanti! Non c’è “#privacy” che tenga!».

Contraria gran parte del Movimento 5 Stelle nella maggioranza. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, aveva detto: «Noi rimaniamo dell’idea che sia giusto il passo in avanti che si è fatto e che la posizione di Salvini sia un passo indietro. Noi continueremo per la nostra strada e non faremo marcia indietro».

Un no era arrivato dall’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e soprattutto dal Garante della Privacy. Antonello Soro nel parere richiesto dal Governo, aveva scritto: «La modifica introdotta dal decreto si è rivelata inattuabile in alcune ipotesi, con gli effetti discriminatori che necessariamente ne conseguono per il minore. Per esempio, nei casi nei quali egli sia affidato non al padre e alla madre biologici, ma a coloro i quali esercitino, secondo quanto previsto dall’ordinamento, la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all’estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all’estero».

Chiara Pizzimenti