Grande novità. Le società di capitali si potranno costituire on line

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Società di capitali, in primis srl, costituibili fai-da-te, direttamente online e senza obbligo di passare dal notaio. E addio all’atto notarile. È questo il succo di una nuova proposta di direttiva Ue sull’uso degli strumenti e dei processi digitali per le società di capitali, allo studio dei vertici ministeriali dei singoli stati membri. L’operazione, una volta in porto, dovrebbe uniformare le differenti modalità di costituzione societaria dei singoli paesi Ue, garantendo omogeneità di disciplina e un risparmio complessivo per le imprese, stimato tra i 42 mln e gli 84 mln di euro.

Come detto, in base alla proposta, i governi nazionali dovranno prevedere che la registrazione delle società possa essere completamente svolta online. Senza che i richiedenti, o i loro rappresentanti, debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente (cioè il notaio) che si occupa della domanda di registrazione.

In sostanza, sulla falsariga di quanto già avviene in Italia per le start-up «srl innovative», le società di capitali potranno essere costituite compilando moduli predefiniti da inviare successivamente via web direttamente al Registro delle imprese. La proposta di direttiva, avanzata dalla Commissione Ue a Parlamento europeo e Consiglio Ue (Com 2018/239), è modificativa della direttiva (Ue) 2017/1132, che regolamenta l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. E, in particolare, nella fase costitutiva delle società a responsabilità limitata.

Paesi interessati. La proposta è in fase di discussione con i governi di tutti i paesi dell’Unione europea, incluso il Regno Unito. Ogni stato ha differenti tipologie di società di capitali e diverse modalità di costituzione. In Italia, lo scorso 19 giugno c’è stato il primo incontro con i rappresentati del ministero dello Sviluppo economico sul tema.

Numero totale di imprese coinvolte e risparmio dalla costituzione online e risparmi. Nell’Ue vi sono circa 24 milioni di imprese, di cui circa l’80% è rappresentato da società a responsabilità limitata. Queste ultime sono, per il 98-99% circa, piccole e medie imprese.

Le ipotesi sulla valutazione d’impatto della proposta di direttiva partono da un presupposto: le imprese fanno sempre più ricorso a strumenti digitali nelle loro attività, ma non sempre possono utilizzare questi strumenti nelle loro necessarie interazioni con le autorità pubbliche.

Se poi si guarda agli strumenti online, di cui le imprese possono disporre nei contatti con le autorità in materia di diritto societario, si notano differenze considerevoli, tra uno stato membro e l’altro. Il livello dei servizi di e-government forniti è eterogeneo: alcuni Stati membri sono molto avanzati ed erogano soluzioni interamente online di facile uso, mentre altri non offrono affatto soluzioni online in certe fasi critiche della vita di una società. Per esempio, per la registrazione come persona giuridica.

Ruolo registro imprese. La proposta di direttiva introduce norme che impongono agli stati membri di provvedere affinché il registro delle imprese che riceve determinati dati da una società (per esempio, il cambiamento di denominazione o di sede o l’ultimo bilancio) li trasmetta a sua volta al registro di un altro stato membro in cui la società detiene una succursale (senza che spetti alla società occuparsi della trasmissione).

Analogamente, una volta inserita nel registro l’informazione sulla società, è il registro stesso a trasmetterla per via elettronica al bollettino nazionale designato (senza che il rappresentante della società debba presentare gli stessi documenti due volte).

Gli stati membri, invece, dovranno assicurare che, quando la procedura di registrazione di una società preveda il versamento del capitale sociale, il pagamento possa essere effettuato online, su un conto bancario dell’istituto di credito che opera nell’Unione. Gli stati membri, invece, dovranno mettere a disposizione i modelli su portali o siti web per la registrazione; questi faranno parte dello sportello digitale unico per tutte le tipologie di società. Infine, gli stati dovranno mettere a disposizione i modelli di costituzione in almeno una lingua ufficiale dell’Unione europea; una lingua che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri.

Cinzia De Stefanis, ItaliaOggi