La Legge 104/1992 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di fruire di un permesso di lavoro retribuito e coperto da contriuti per tre giorni al mese con il fine di consentire loro l’assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104 stessa. Per usufruire dei permessi l’assistito con handicap grave non deve risultare ricoverato in alcuna struttura.
I permessi possono essere utilizzati sia a giornata intera, a prescindere dall’articolazione dell’orario giornaliero di servizio, sia, in alternativa, in modo frazionato per un numero massimo di 18 ore mensili.
Il permesso ouò essere concesso, in alternativa, al coniuge, anche in favore della parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado.
I parenti o affini di terzo grado possono fruirne solo se i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I coniugi possono fruire dei permessi anche per i parenti del coniuge, mentre non possono fare lo stesso gli uniti di fatto, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità regolamentato dall’articolo 78 del codice civile.
Noemi Ricci, Leonardo.it