Corte di Cassazione: anche online vale la libertà di stampa
di Marco Livi, ItaliaOggi
La libertà di stampa sancita dalla Costituzione vale anche per i giornali diffusi sul web e, dunque, non possono essere sequestrati nel caso di notizie diffamatorie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23469/16 delle Sezioni unite civili, secondo cui «la tutela costituzionale assicurata del terzo comma dell’art. 21 della Costituzione alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione e un editore registrato presso il Registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati».
Quindi, sempre secondo i supremi giudici, nel caso emerga il contenuto diffamatorio di notizie pubblicate dal giornale online, la testata stessa, pubblicata in via esclusiva o meno con mezzo telematico, «non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali».
Le sezioni unite civili della Suprema Corte hanno enunciato il principio di diritto, dopo la richiesta del procuratore generale della Cassazione, alla luce di contenziosi civili davanti al Tribunale di Napoli riguardanti alcuni articoli di cui il presidente di un’università telematica si era lamentato giudicandoli diffamatori, dopo che erano stati pubblicati sia in forma cartacea sia sul sito internet di un settimanale e di un quotidiano.