La riapertura dei termini per l’utilizzo del ravvedimento speciale per gli anni d’imposta 2021 e precedenti consentirà ai contribuenti di regolarizzare con sanzioni ultraridotte al 5% (rispetto al 15%) anche le omissioni recentemente segnalate dall’agenzia delle entrate ai contribuenti con le lettere di compliance per l’anno d’imposta 2020.
Per la regolarizzazione occorre, entro il prossimo 31 maggio, rimuovere l’irregolarità riscontrata dall’agenzia attraverso la trasmissione di una dichiarazione integrativa e vanno corrisposte imposte e sanzioni.
Non è precluso il ravvedimento speciale invece “dell’ordinario” per sanare anche eventuali redditi omessi e segnalati dell’amministrazione finanziaria con le comunicazioni da “fisco amico”.
Addirittura la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale delle compliance era suggerito dalla stessa agenzia delle entrate nei format delle lettere trasmesse per le irregolarità dell’anno 2019 al fine di consentire ai contribuenti un ulteriore risparmio rispetto a quello che avrebbero conseguito con il ravvedimento ordinario che avrebbe ridotto la sanzione (quella prevista per infedele dichiarazione) dal 90% al 15% dell’imposta non corrisposta.
Il ravvedimento speciale riaperto
Il decreto legge 39/2024 all’articolo 7 comma 7 prevede che, per i soggetti che entro il termine del 30 settembre 2023 non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della citata legge 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.
La citata procedura di regolarizzazione è appunto il ravvedimento speciale che concede ai fruitori la riduzioni ad un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste per la violazione riscontrata. È stabilito che coloro che utilizzeranno lo strumento potranno versare il dovuto anche in forma dilazionata ma rispettando ed allineandosi al piano rate originario (ai sensi dell’articolo 1 c. 174 legge 197/2022), ovvero corrispondendo entro il 31 maggio le 5 rate già scadute della dilazione in data 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, dicembre 2023 e 31 marzo 2024 e proseguendo poi il pagamento delle ulteriori e restanti 3 rate (con interessi applicati dal 1 giugno) il 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024.
La regolarizzazione delle compliance
Le comunicazioni in commento sono trasmesse dall’agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai contribuenti per segnalare discrasie sulle dichiarazioni presentate (come l’omessa indicazione di redditi percepiti), invitandoli all’auto regolarizzazione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e corrispondendo le eventuali maggiori imposte emergenti con sanzioni ridotte. La sanzione da applicare è pari al 15% della maggiore imposta determinata (1/6 del 90% da infedele dichiarazione), percentuale che raddoppia in caso di canoni di locazione soggetti a cedolare secca parzialmente dichiarati (si arriva al 40% se vi è l’omissione totale dei canoni).
Con l’utilizzo del ravvedimento speciale il carico sanzionatorio viene alleggerito passando dal 15% al 5% 1/18 del 90%) con ulteriore possibilità di versare il dovuto in forma dilazionata.
Giuliano Mandolesi, ItaliaOggi