Prove di riforma dell’Irpef limitate all’anno 2024. Si passa da quattro a tre scaglioni, si rivedono le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati e si prova a ridurre l’impatto sul gettito erariale delle c.d. tax espenditures. Con effetti limitati sempre al solo periodo d’imposta 2024 si introduce anche una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dall’Irpef o dall’ires in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. Limitate le modifiche introdotte dall’esecutivo per effetto del passaggio dello schema di decreto attuativo della riforma fiscale Leo, presso le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato. Il dlgs oggi sarà esaminato per il via libera definitivo dal consiglio dei ministri.
Irpef a tre aliquote
Sostanzialmente confermato l’impianto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno 2024. Saranno tre le aliquote e gli scaglioni applicabili con innalzamento del primo scaglione ad aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro ed eliminazione dello scaglione intermedio con aliquota del 35%. Per esigenze di raccordo vengono modificate anche le detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Grazie a tale modifica viene ampliata a quota 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene ad uniformarsi a quella già vigente per i pensionati. Resta confermata, nonostante le richieste di modifica in ottica di semplificazione avanzate delle competenti commissioni parlamentari, la disposizione che prevede che nella determinazione degli acconti Irpef per i periodi d’imposta 2024 e 2025, debba essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che fissano le suddette nuove aliquote e la nuova no tax area.
Revisione delle detrazioni fiscali
Al fine di introdurre una prima riduzione delle c.d. tax expenditure si introduce una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Rispetto alla impostazione originaria il Governo, accogliendo le osservazioni formulate dalle commissioni parlamentari, ha ritenuto di eliminare dall’elenco delle detrazioni soggette alla suddetta riduzione, le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, dei partiti politici e degli enti del terzo settore.
Ne consegue che la riduzione di260 euro verrà applicata agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da altre disposizioni fiscali, escluse le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL n. 34/2020.
Maggiorazione del costo del lavoro
Confermata, in toto, la disposizione che introduce, sempre per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti solari), nella determinazione del reddito imponibile, una maggiorazione del costo del lavoro relativo alle nuove assunti di dipendenti a tempo indeterminato. Anche in questo caso l’esecutivo non ha ritenuto di dover accogliere le richieste di semplificazione formulate dalle commissioni parlamentari in relazione alla necessità di dover calcolare gli acconti degli esercizi successivi senza considerare gli effetti sul reddito della nuova maggiorazione del costo del lavoro.
Andrea Bongi, ItaliaOggi