Criptovalute senza segreti grazie alla Dac 8, i dati sulle transazioni saranno nelle mani del fisco ed entrano a far parte dell’anagrafe dei rapporti finanziari a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Il 16 maggio scorso i ministri delle finanze dei 27 stati membri in sede di consiglio Ue (Ecofin) hanno approvato la loro posizione sulla direttiva Dac 8 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Il provvedimento aggiorna la direttiva 2011/16/Ue e prevede lo scambio automatico di informazioni relative alle criptovalute e agli accordi tra le amministrazioni fiscali ed i contribuenti con un elevato patrimonio.
La direttiva non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, bensì alla procedura di consultazione, vale a dire che il Parlamento europeo potrà presentare le proprie opinioni, ma non avrà potere legislativo di apportare modifiche alla proposta. Il testo concordato dai 27 ministri è quindi quello finale.
Si prevede una approvazione celere: la presidenza del Consiglio svedese (che ora detiene il semestre europeo) ha dato priorità ai lavori sula proposta affinché la direttiva entri in vigore dal 1° gennaio 2026 in contemporanea allo strumento Ocse per la rendicontazione delle criptovalute (Carf) e rispettando le scadenze previste dal regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).La Dac 8 darà il via a una sorta di morte del segreto bancario delle criptovalute, portando nuovi elementi all’interno dell’anagrafe dei rapporti finanziari già a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Le autorità fiscali scambieranno in maniera automatica e obbligatoria le informazioni che dovranno essere fornite dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.
Nell’ambito di applicazione sono incluse anche le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (Nft), sulla riga di quanto delicato dal MiCA.
I fornitori di servizi saranno obbligati a segnalare alle amministrazioni fiscali le operazioni dei residenti Ue, mentre le Entrate dei paesi membri avvieranno lo scambio automatico delle informazioni.
Le stesse regole saranno applicate anche alla moneta elettronica e alle valute digitali, includendo, quindi, le ultime modifiche al Common Reporting Standard9 dell’Ocse. Uno scambio dettato dalle “caratteristiche delle cripto-attività” che rendono “difficile per le amministrazioni fiscali tracciare e identificare eventi imponibili”, scrivono dalla Commissione. Il problema si intensifica, in particolare, “quando la negoziazione viene effettuata utilizzando fornitori di servizi di cripto-asset situati in un altro paese, o quando avviene direttamente tra persone fisiche o entità stabilite in un’altra giurisdizione”.
Come richiamato, la Dac 8 integra il Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCA) e il regolamento sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e di alcuni cripto-asset, Transfer of funds regulation (Tfr) approvati a fine aprile (si veda ItaliaOggi Sette dell’1/5) e per i quali il 16 maggio è arrivata l’approvazione formale del Consiglio.
In particolare, il Tfr introduce la “travel rule” per i trasferimenti cripto: le informazioni sulla fonte degli asset e del beneficiario dovranno “viaggiare” con la transazione e dovranno essere conservate da entrambi i lati. Saranno coperte anche le transazioni superiori a 1.000 euro degli un-hosted wallets quando interagiscono con portafogli ospitati gestiti da fornitori di servizi di cripto-asset. La Dac 8 tuttavia ha uno scopo diverso da quello di MiCA; copre infatti sia i fornitori di servizi di cripto-asset regolamentati dal MiCA sia quelli che non lo sono.
Senza regolamentare le entità in quanto tali, la Dac 8 fornisce regole per la segnalazione delle informazioni di tutti i fornitori di servizi di cripto.
Per ciascuna criptovaluta, rispetto alla quale il fornitore di servizi ha effettuato transazioni rilevanti durante l’anno solare pertinente deve essere segnalato:
– il nome completo del tipo di cripto-valuta rilevante;
– il valore di mercato equo aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di transazioni rilevanti di acquisizioni o cessioni contro valuta corrente;
– il valore di mercato equo aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di transazioni rilevanti di acquisizioni o cessioni contro altre cripto-valute rilevanti;
– transazioni di pagamento al dettaglio rilevanti;
– il valore di mercato equo aggregato dei trasferimenti rilevanti ceduti/acquisti non coperti dai casi precedenti;
– il valore di mercato equo aggregato, nonché il numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal fornitore di servizi di cripto-attività di segnalazione a indirizzi di registro distribuito non noti essere associati a un fornitore di servizi di asset virtuali o a un istituto finanziario.
I ruling per i super-ricchi. Ma ad essere nel mirino sono anche i super ricchi. Saranno interessati quegli accordi tra un’amministrazione fiscale Ue con i cittadini residenti che detengono almeno un milione di euro di ricchezza finanziaria o investibile o di patrimonio gestito (ad esclusione delle residenze private principali), ad esempio, tutti i super-ricchi residenti nell’Ue che hanno concluso un accordo per beneficiare del regime attira-paperoni italiano, l’imposta fissa da 100.000 euro introdotta dal governo Renzi e in vigore dal 2017. In pratica, se, ad esempio, un cittadino francese, o di qualunque stato Ue, conclude un accordo con con l’Agenzia delle entrate italiana, questa ultima dovrà comunicare alla corrispondente autorità le informazioni su quanto dichiarato in Italia.
I ruling per le persone con un elevato patrimonio netto non sono offerti da tutti gli stati membri e il loro numero “dovrebbe essere relativamente limitato, ma significativo dal punto di vista fiscale”, ha spiegato la commissione europea.
L’assenza di comunicazione e di scambio di questo tipo di informazioni ha lasciato “delle scappatoie che possono essere sfruttate per l’evasione e l’elusione fiscale, poiché i ruling per le persone con un elevato patrimonio netto sono spesso legati alla tassazione delle società”, ha sottolineato Bruxelles.
A mettere luce sulla lacuna nello scambio dati era già stata la Corte dei conti europea che nel 2021 aveva pubblicato un report sullo stato dell’arte dello scambio dati automatico a fini fiscali nell’Ue (Aeoi). Infatti, la Dac 3 (Articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2011/16, modificata dalla direttiva 2015/2376) esclude esplicitamente i ruling preventivi transfrontalieri dall’Aeoi se riguardano e coinvolgono esclusivamente gli affari fiscali delle persone fisiche.
Gli stati membri Ue si scambieranno quindi le informazioni sui ruling preventivi per gli individui ad alto patrimonio emessi modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.
Lo scambio dati si allargherà anche alle informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, in quanto le attuali disposizioni della Dac non contemplano questo tipo di reddito.
Il nuovo obbligo di scambio avrà quindi effetto sui dati dell’imposta fissa da 100.000 euro introdotta dalla legge di bilancio del 2017.
Tutti i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia possono beneficiare per 15 anni del regime agevolato applicando un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.
Aumentano sempre di più i neo-residenti ad alto patrimonio (High net worth individual – Hnwi) in Italia grazie alle agevolazioni fiscali di cui possono usufruire: dal 2017 sono in totale 2.700. Nel 2021 i neo-residenti sono stati 1.339, con un aumento del 143% rispetto ai 549 del 2020, e hanno versato al fisco 108 milioni di euro (rispetto ai 43 milioni dell’anno precedente). Complessivamente il gettito generato per l’Erario nel periodo 2017-2021 supera i 425 milioni di euro. Nel 2017 erano solo 78.
Tra gli aggiornamenti in materia di Dac, sono state previste nuove norme al fine di aumentare la disponibilità del codice fiscale per le autorità competenti degli stati membri: ciascuno stato membro dovrà adottare misure necessarie per richiedere che il codice fiscale delle persone fisiche o il numero di partita Iva delle entità sia segnalato in relazione ai redditi da lavoro dipendente, ai compensi degli amministratori e alle pensioni, e sia segnalato anche in relazione ai ruling preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi, alle relazioni paese per paese e agli accordi transfrontalieri segnalabili.
Matteo Rizzi, ItaliaOggi Sette