Giro di vite sulla nuova diffida amministrativa. È applicabile per una sola volta e a una sola violazione ogni cinque anni, ovvero se, in un quinquennio, non ci sono stati altri accertamenti per una qualsiasi altra violazione di quelle sanabili con diffida, cioè anche se diversa da quella oggetto di accertamento. Lo precisa l’Inl nella nota n. 6774/2024, con il placet del ministero del lavoro, nel fornire l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida e il modello di verbale.
La nuova diffida amministrativa
La diffida amministrativa, operativa per gli illeciti accertati dal 2 agosto anche se compiuti prima, si affianca alla diffida accertativa già operativa (art. 13 dlgs n. 124/2004). La nuova diffida si applica esclusivamente alle violazioni assistite da una sanzione pecuniaria massima di 5.000 euro, accertate la prima volta nell’arco di un quinquennio e ancora sanabili. Pertanto, non trova applicazione, ad esempio, alla maxisanzione per lavoro nero; alle sanzioni in misura proporzionale, tra cui quelle sul collocamento obbligatorio; alle violazioni per cui l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come nel caso di violazione all’orario di lavoro.
L’elenco delle violazioni sanabili
Facendo seguito alla nota n. 1357/2024, l’Inl fornisce l’elenco di violazioni assoggettabili alla nuova diffida escludendo quelle «di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro» (art. 6 dlgs n. 103/2024).
Questa formulazione, precisa l’Inl, non è stata intesa in senso restrittivo (cioè riferita alle sole previsioni del Tu sicurezza del dlgs n. 81/2008), ma comprensiva delle «violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace «sicurezza sociale» ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione». Non può non evidenziarsi che tale scelta discrezionale dell’Inl potrebbe dare spazio a contenzioso.
Una sanatoria ogni cinque anni
La nuova diffida si applica alle violazioni accertate per la prima volta in un quinquennio. L’Inl precisa che il periodo di cinque anni si calcola a ritroso, partendo dall’inizio dell’accertamento. Inoltre, precisa che, nel periodo di cinque anni, non deve esserci stato un altro accertamento per una qualsiasi altra violazione sanabile (di quelle previste nell’elenco) sia con la diffida amministrativa e sia con la diffida accertativa, anche nelle ipotesi della c.d. diffida «ora per allora», tramite verbale unico e/o ordinanza-ingiunzione.
Il modello di verbale
La nuova diffida concede 20 giorni a trasgressore ed eventuale obbligato in solido per mettere fine alla violazione e rimuovere l’illecito. Il termine, precisa l’Inl, è sospensivo di quello previsto per la notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, nelle more dello sviluppo della gestione online del nuovo verbale, se ci sono da contestare ulteriori violazioni, accertate nella stessa ispezione, è necessario provvedere, al termine dei 20 giorni per la nuova diffida, a una tempestiva notifica del Verbale unico.
Daniele Cirioli, ItaliaOggi