Affitti brevi, scattano gli obblighi di sicurezza per gli appartamenti: 60 giorni di tempo per dotare le unità abitative di estintori portatili e rilevatori di gas e monossido di carbonio. Per chi svolge l’attività di locazione sotto i 30 giorni, anche per finalità turistiche, in forma imprenditoriale obbligo anche di avere gli impianti a norma. Per i locatori che non si adeguano previste sanzioni da 600 a 6000 euro per ogni violazione accertata.
Queste sono le conseguenze della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n.103, dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Cin.
I nuovi obblighi di sicurezza
È necessario preliminarmente ricordare che, con l’articolo 13-ter del decreto legge 145/2023 il collegato fiscale, il legislatore ha introdotto una serie di obblighi per i gestori di immobili adibiti alle locazioni sotto i 30 giorni con un correlato e pesante impianto sanzionatorio per chi non rispetterà tali nuovo vincoli. Come stabilito al comma 15 del art. 13-ter gli obblighi scatteranno dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in GU dell’avviso. Oltre all’obbligo del Cin i locatori dovranno adeguare le unità abitative a definiti standard di sicurezza.
Chi dovrà adeguarsi agli obblighi
Nello specifico, come evidenziato anche nelle faq pubblicate sul sito del ministero, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza e unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (dl n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione del dl n. 145/2023.
Sia le unità gestite in forma imprenditoriale che occasionale dovranno dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
I rilevatori devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea.
Sono esonerati i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati. Inoltre, come indicato all’inizio del comma 7, le unità utilizzate per i c.d. “affitti brevi” e gestiti nelle forme imprenditoriali dovranno anche munirsi anche dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Le sanzioni per chi non si adegua
I locatori che non rispetteranno i nuovi standard sicurezza saranno puniti con una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. La verifica del rispetto dei nuovi “standard” di sicurezza delle unità abitative e l’applicazione delle pocanzi citate sanzioni è demandata, come sancito alla comma 11 dell’art. 13-ter, alla polizia locale, i relativi e potenziali proventi saranno incamerati dal comune nel quale la violazione è accertata e destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Giuliano Mandolesi, ItaliaOggi