Separazione delle carriere, doppio Consiglio superiore della magistratura e Alta Corte di giustizia disciplinare. Sono i tre cardini su cui è costruito lo schema di disegno di legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvato dal consiglio dei ministri il 29 maggio 2024 in una riunione lampo durata appena una ventina di minuti. Le nuove disposizioni sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare (limate fino a pochi minuti prima dell’inizio della riunione) “sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore”, dispone il ddl.
Carriere separate
“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ed è composta dalla magistratura della carriera giudicante e da quella della carriera requirente“, ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, leggendo nella conferenza stampa post cdm il primo passaggio della riforma. “Abbiamo dato rilevanza costituzionale anche al fatto che la magistratura requirente è, deve essere e resterà indipendente da qualsiasi interferenza del potere esecutivo, da qualsiasi pressione di altri organismi”, ha spiegato, “gode e godrà delle stesse garanzie di indipendenza della magistratura giudicante“.
Doppio Csm
La bozza di ddl prevede dunque due Csm oltre al sorteggio per la componente laica e per quella togata. “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione”, si legge nel testo. Mentre “gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge“.
Ciascuno dei due Csm ha competenze sulle “assunzioni le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.
La giurisdizione disciplinare, nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, invece, “è attribuita all’Alta Corte disciplinare”. Non sono state operate modifiche all’obbligo dell’azione penale.
L’Alta Corte
Il ministro Nordio ha spiegato il quadro della nuova Alta Corte. “La questione cosiddetta disciplinare che agisce nell’ambito del Csm, che quindi cumula in un modo abbastanza anomalo varie funzione amministrative, è stata staccata attraverso la composizione di un’Alta corte composta da 15 giudici. Anche in quest’Alta Corte vi è una prevalenza di elementi togati, ma il sorteggio avviene in un canestro di persone estremamente qualificate. Sono magistrati che hanno almeno 20 anni di esperienza e che stanno svolgendo funzioni di legittimità. La cosiddetta cultura della giurisdizione rimane ovviamente inalterata perché la magistratura è unica”. Dei 15 giudici tre sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, sei sono magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. I componenti dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione solo dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Giovanni Galli, ItaliaOggi