Gli immobili occupati abusivamente sono esonerati dal pagamento dell’Imu se il titolare ha presentato tempestivamente una denuncia penale. L’esenzione non si applica solo dal 1 gennaio 2023, vale a dire dalla data in cui la legge di bilancio 2023 ha previsto l’esenzione, ma è rivolta anche al passato. Il principio è stato affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 60/2024 di ieri. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del dlgs 23/2011, nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’imposta municipale sugli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata denuncia penale. Nella motivazione si pone in rilievo che, in caso di mancato sgombero, manca il presupposto per l’applicazione del tributo, poiché il proprietario non ha il potere di disposizione e godimento del bene e, quindi, verrebbe tassata “una ricchezza inesistente”. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Cassazione civile con ordinanza 9957/2023, in quanto l’art. 1, co. 81, legge 197/2022 (manovra 2023) aveva riconosciuto l’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente solo per il futuro. I contribuenti non erano soggetti al pagamento solo dal 2023. La suddetta norma, infatti, non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. La Suprema corte ha rimesso la questione laddove la norma non prevede l’esclusione dal pagamento del tributo per gli immobili che non possono essere liberati in presenza di una denuncia agli organi preposti. Per i giudici di legittimità l’esenzione dal pagamento del tributo relativamente agli immobili occupati abusivamente non poteva considerarsi retroattiva, ai sensi dell’articolo 11 delle preleggi, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso, né poteva qualificarsi come interpretativa, “perché il contenuto precettivo di essa non si ricollega ad altra norma preesistente da chiarire o da precisare”. Era imposto l’esonero dal pagamento con riguardo agli immobili occupati abusivamente, qualora fosse stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. E’ stata ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 9 che, nel testo applicabile ratione temporis, prima delle modifiche normative, non prevedeva il beneficio fiscale. Pertanto, ha trasmesso gli atti alla Consulta e ha posto la questione di legittimità della vecchia norma che fino al 2022 non riconosceva l’esenzione, poiché è irragionevole che per l’immobile inagibile o inabitabile spetti una riduzione della base imponibile, mentre per quello occupato per causa non dipendente dalla volontà del proprietario sia imposto il pagamento integrale del tributo. La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, riconoscendo l’esenzione anche per gli anni antecedenti. In effetti, solo dal 2023 non sono soggetti al pagamento dell’imposta municipale gli immobili occupati abusivamente se i proprietari non li possono utilizzare perché non ne hanno la disponibilità. Per avere diritto all’esonero dal pagamento il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento deve presentare denuncia penale. Il titolare dell’immobile deve inoltre comunicare al comune il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione. Naturalmente, l’amministrazione comunale deve essere informata anche quando vengono meno i presupposti per averne diritto.