Le imprese potranno evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento (negativo) dei mercati finanziari dello scorso anno, iscrivendoli al loro valore di acquisto per non penalizzare il risultato economico del bilancio al 31/12/2023.
Lo ha reso noto con il documento interpretativo 11 del dl 73/2022, convertito in legge 122/2022, l’Organismo italiano di contabilità (Oic) che lo scorso 18 marzo 2024 ha inoltre presentato alcuni emendamenti ai principi contabili (che però entreranno in vigore a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2024) in ordine alla contabilizzazione degli sconti, alla disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino degli impianti e all’incasso anticipato di crediti non valutati al costo ammortizzato.
Il secondo Pilastro Ocse
L’Oic ha poi fornito ulteriori chiarimenti in merito alla chiusura dei bilanci al 31/12/2023 precisando che le disposizioni derivanti dal modello del secondo Pilastro dell’Ocse non rileveranno ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente complicata.
A tale riguardo va ricordato che il secondo Pilastro è volto a garantire un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Ue. L’obiettivo è limitare la concorrenza fiscale introducendo un’aliquota minima del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le multinazionali.
La capogruppo è tenuta al versamento dell’eventuale imposta integrativa per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l’imposta corrente è inferiore al 15%. La società dovrà pertanto indicare in nota integrativa quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del secondo Pilastro insiste su redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società dello stesso gruppo.
Valutazione titoli
Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, nel bilancio 2023 le imprese che non adottano i princìpi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione (quindi ad un valore presumibilmente superiore al valore al 31/12/2023), cioè al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato (al 31/12/2022), anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Si tratta quindi di una deroga al criterio di valutazione di cui all’art. 2426 cc che però non si applica agli strumenti finanziari derivati i quali sono disciplinati dal principio 32 e valutati al fair value non al minore tra costo e valore di realizzazione.
Le imprese che esercitano tale facoltà devono però destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del dl 73/2022) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio.
Sconti
Il chiarimento riguarda se l’utilizzo della parola “sconto” contenuta nell’Oic 34 vada riferita agli sconti commerciali o a quelli finanziari. Con tale termine l’Oic 15 si riferisce agli effetti economici conseguenti a variazioni nei flussi finanziari attesi di un credito già iscritto in bilancio (come l’incasso anticipato rispetto alle scadenze contrattuali). Questi sconti assumono natura finanziaria e sono contabilizzati come oneri o proventi finanziari.
Esempio: incasso anticipato di crediti
Esempio: al 1° gennaio 20X0 una società che non applica il criterio del costo ammortizzato (si ricorda che valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo e che sono esonerate da tale adempimento le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese ex art. 2435-ter c.c.) vende merci per 1.000 con incasso a 90 giorni.
L’incasso è dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di 250. Non applicando il criterio del costo ammortizzato viene iscritto il credito ed il relativo ricavo al valore di realizzo di 1.000 (e non al valore attuale dei flussi finanziari futuri). A luglio 202X la società incassa in via anticipata il credito per 720. Il valore contabile residuo del credito è di 750 e la società rileva la differenza come onere finanziario, cioè 30 (par. 57, Oic 15).
Smantellamento impianti
I costi di smantellamento e/o ripristino sono capitalizzabili in contropartita ad un fondo rischi e oneri. La stima di tali costi e l’aggiornamento sono operati ai sensi dell’Oic 31 (Fondi per rischi e oneri e tfr), vanno ad incremento o decremento del cespite e sono imputati a conto economico (par. 34, Oic 31).
Bruno Pagamici, ItaliaOggi