Imprese artigiane, cambi di gestione facili

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Cambi di gestione semplificati nelle imprese artigiane. L’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non saranno più soggette ad alcun titolo abilitativo, segnalazione o comunicazione, o lo saranno solo per alcuni atti presupposti. Fra le attività interessate svariate tipologie di imprese dell’artigianato, ma verrebbero espunte quelle inerenti le produzioni alimentari, quali le pizzerie al taglio, le gastronomie, le rosticcerie, il cui avvio senza controllo alcuno potrebbe comportare problematiche inerenti la concorrenza con i settori dei pubblici esercizi e del consumo sul posto di prodotti alimentari e, nel primo caso, il mancato assoggettamento al controllo di pubblica sicurezza. Il governo, attraverso un decreto legge di prossima approvazione, si appresta a varare una serie di semplificazioni, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e imprese, e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fiere. Un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy stabilirà i requisiti delle imprese e le modalità con le quali le stesse richiedano un voucher del valore massimo di 10 mila euro da impiegare per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia: ciò a valere sul Fondo istituito per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa artigiana dall’articolo 1, comma 700, della legge numero 234 del 2021.

Campeggi. Il decreto legge risolve finalmente un problema delle strutture ricettive all’aperto (camping, villaggi turistici), le quali da qualche anno non hanno necessità di acquisire il permesso a costruire per le unità mobili (quali case mobili, tende, roulotte, camper, imbarcazioni) poste al loro interno, che vi siano collocate, anche in via continuativa, per la sosta e il soggiorno dei turisti, quando le strutture, nel loro complesso, siano previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e semprechè tali manufatti non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore, ove esistenti. Rimaneva il problema dell’autorizzazione paesaggistica, spesso richiesta dalle autorità locali per le singole unità mobili, ma che lo schema di decreto legge esclude, sulla base della sussistenza dell’autorizzazione paesaggistica generale ottenuta dalla struttura. E’ però prevista la presentazione, unitamente alla Scia richiesta per l’avvio dell’attività ricettiva all’aperto, di una planimetria delle piazzole su cui sono installate le unità mobili, che andrebbe aggiornata in variante in caso di successiva modifica delle piazzole stesse. La norma esclude che tali unità mobili, in quanto considerate attrezzature ed impianti, siano considerate ai fini della determinazione del valore catastale della struttura, così evitando l’assoggettamento a imposte e tasse basate su tale presupposto.

Parcheggi per le attività alberghiere. L’approvazione del decreto legge consente ai comuni di concedere alle strutture alberghiere, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e carico e scarico bagagli, sempreché ciò non rechi intralcio alla circolazione.

Vendita mediante distributori automatici. Per effettuare la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici sarà sufficiente presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presso il Suap-Sportello unico attività produttive nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale, sulla base della quale la vendita sarebbe poi consentita su tutto il territorio nazionale.

Semplificazioni per gli spettacoli dal vivo. Diventa strutturale e definitiva la misura, originariamente prevista per far fronte alle ricadute economiche causate dal Covid solo a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2023, in base alla quale per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di assenso, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla Segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quando gli spettacoli debbano svolgersi in teatri o in luoghi di eccezionale valore storico o artistico specificamente individuati, o per i quali il comune abbia espressamente previsto l’applicazione degli artt. 68, 69 o 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Sarà infine sostituita dalla mera Segnalazione certificata di inizio attività l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui agli articoli 68 e 69, nonché la relativa licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per eventi fino ad un massimo di 300 partecipanti (non più 200, come in precedenza) e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.

Guido Affabris, ItaliaOggi