Il Libretto Famiglia (ex voucher) si potrà acquistare nuovamente dal tabaccaio. E dal tabaccaio il lavoratore potrà ricevere il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro occasionale. Lo prevede il disegno di legge di conversione del dl 48/2023 approvato ieri dall’aula del Senato (96 voti favorevoli, 55 contrati e 10 gli astenuti). Diverse le novità (riassunte in tabella) tra cui l’esclusione delle causali anche ai rinnovi dei contratti a termine fino a 12 mesi. Il provvedimento, in scadenza il 3 luglio, passa adesso all’esame della camera.
Ex voucher dal tabaccaio. L’articolo 37 del dl 48/2023, decreto Calderone in vigore dal 1° maggio, modifica la disciplina delle «prestazioni occasionali» (ex voucher) per il cui utilizzo, si ricorda, le famiglie dispongono del «Libretto Famiglia» e le imprese del «contratto di prestazione occasionale» (Prest.O). L’articolo 37, in sostanza, introduce una disciplina specifica, a maglie più larghe, per i soli settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali, parchi divertimento. Due le novità: innalzamento del limite di utilizzo da 10mila a 15mila euro; possibilità di ricorso alle imprese con fino a 25 dipendenti a tempo indeterminato (10 è limite agli altri settori). La nuova norma s’inserisce nella riforma della legge 297/2022 (la legge bilancio 2023) che, dal 1° gennaio: ha già innalzato il limite di dipendenti da 6 a 10, cosa vietata fino al 31 dicembre (il limite era 5 dipendenti); lo ha vietato alle imprese agricole (alle quali ha, però, offerto un nuovo contratto ad hoc); ha raddoppiato la possibilità di utilizzo, a tutti, a famiglie e imprese, cioè fino a 10mila euro annui (5 mila fino all’anno scorso). Dopo il passaggio in aula al Senato, l’articolo 37 esce arricchito di due commi che, rispettivamente, prevedono la possibilità per le famiglie di acquistare il Libretto Famiglia oltre che sul sito Inps o presso gli uffici postali, anche presso le «rivendite di generi di monopolio»; e, a favore dei prestatori di lavoro, la possibilità di avere il pagamento del compenso, oltre che dall’Inps o presso gli uffici postali, anche presso le stesse «rivendite di generi di monopolio».
Rapporti a termine più liberi. Liberalizzato, fino a 12 mesi, il contratto a termine. Fino a tale durata, infatti, oltre che per la prima assunzione e in caso di proroga, non sarà più necessaria la causale (peraltro modificate dal 1° maggio dal dl 48/2023) anche in caso di rinnovo. Infatti, con una modifica all’articolo 21 del dlgs 81/2015, il nuovo articolo 24 del decreto Calderone stabilisce che «il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1», dello stesso 81/2015. Tale norma, si ricorda, individua le c.d. “causali” che il dl 48/2023 ha modificato e che servono a giustificare l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e fino 24 mesi: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; in sostituzione di altri lavoratori. Infine, sempre il nuovo art. 24 stabilisce che, ai fini del computo di 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della nuova norma.
Daniele Cirioli, ItaliaOggi