La Composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc), introdotta dal 15 novembre 2021, non decolla ma inizia a muovere i primi passi. Al 14 aprile le imprese che hanno avviato una Cnc (ex dl 118/2021 ed ex art. 12 dlgs 14/2021, Ccii) sono state 705, con un trend in crescita: in media ogni quindici giorni sono 23 le nuove domande inviate. Il dato è positivo, perché è concorrente alle domande per il cosiddetto concordato preventivo con riserva (ex art. 44 Ccii), giacché l’analisi denota come le istanze di Cnc vengano attivate per lo più quando l’impresa è già in evidente difficoltà. Più di due terzi (72,06%), infatti, chiede di ottenere le misure protettive per non pagare i debiti e quasi la metà chiede misure sospensive per mantenere la continuità aziendale in presenza di perdite del capitale sociale (46,95%). Invece, solo il 23% circa accede alla Cnc per ottenere nuova finanza, cioè, per ottenere protezione di chi eroga le nuove risorse.
Non sfonda, invece, l’utilizzo preventivo del test pratico di risanabilità, che solo un terzo delle imprese (32,77%) allega all’istanza. I dati analizzati e messi a disposizione da Unioncamere nell’ultimo report danno evidenza, fatta eccezione per il periodo iniziale in cui l’utilizzo dello strumento è stato sicuramente inferiore a causa della novità e della mancanza di confidenza con lo stesso, che è ora possibile notare un ricorso maggiore alla Cnc, confermato dai picchi di metà maggio 2022 (con 31 istanze inviate), di inizio ottobre 2022 (con 39 istanze inviate) e con il recente picco del 31 marzo, che ha registrato 38 istanze inviate alla piattaforma. Unioncamere è convinta che ora venga fatto uso della Cnc in modo più cosciente e che gli esiti positivi delle istanze confermino che le aziende utilizzino lo strumento in uno stadio della crisi non ancora troppo avanzato, dando così spazio di gestione all’esperto nominato dalle Camere di commercio per agevolare le trattative tra debitore in crisi e creditori.
Un dato interessante che viene fuori dall’analisi di Unioncamere è che nel corso dei trimestri, il numero di istanze non inviate, cioè aperte presso la piattaforma (www.composizionenegoziata.camcom.it), si è significativamente ridotto (circa il 44% in meno dal primo al quinto trimestre), mentre il numero di istanze inviate ha subito un lento ma costante aumento. È cambiato il rapporto fra istanze archiviate, rifiutate e gestite: mentre la variazione fra il primo e il quinto trimestre è del -86% per le istanze archiviate, nel caso di quelle in gestione dall’esperto si ha un incremento pari a 6 volte il numero di istanze di partenza. Tuttavia, solo 30 istanze su 280 chiuse risultano avere avuto esito positivo, con 9 domande concluse con un contratto di composizione ex art. 23, co.1, lett. a) Ccii e 6 istanze con l’accordo di composizione ex art. 23, co. 1, lett. c) Ccii, cioè i veri strumenti stragiudiziali interni alla Cnc. Sono stati, invece, 10 gli esiti positivi conclusi con un accordo di ristrutturazione dei debiti o altro strumento previsto dall’art. 23, co. 2, lett. b) Ccii.
Delle 250 domande che hanno avuto esito sfavorevole: 92 sono dovute all’esito negativo delle trattative e 8 concluse con il nuovo strumento del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies Ccii. Ben 113 domande sono state concluse per mancanza di prospettive di risanamento.
Quanto agli esperti della Cnc, i quali sono vero perno del successo e della fiducia nello strumento vede 3.660 iscritti all’elenco delle Cciaa. Teoricamente, quindi, solo un esperto su cinque avrebbe potuto ricevere un incarico. Di questi esperti, tuttavia, 3.571 sono gli stessi soggetti che si sono iscritti da pochi giorni all’albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 Ccii tenuto dal ministero della giustizia.
La prima popolazione dell’albo ex art. 356 era destinata a chi aveva ricevuto incarichi di curatore fallimentare o commissario o liquidatore giudiziale dei concordati preventivi. Così gli esperti della Cnc hanno al momento ancora una “matrice” di tipo giudiziario, mentre la Cnc è l’unico procedimento non giudiziario e non concorsuale che dovrebbe vedere al fianco del debitore professionisti con attitudine alla mediazione. Proprio il recente decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 21 marzo scorso, per ovviare alla scelta di soggetti non competenti, è intervenuto sulle ulteriori informazioni richieste in sede di iscrizione, volte a consentire alle commissioni regionali delle Cciaa una valutazione più completa dell’importanza delle esperienze effettiva dell’esperto. Nota negativa della Cnc è la mancata introduzione della transazione dei tributi erariali e contributi previdenziali quando le prospettive dello scenario alternativo alla Cnc darebbero atto di un risultato non peggiore per gli enti creditori.
Marcello Pollio, ItaliaOggi Sette