Un freno alle recensioni online fasulle o pilotate

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Alt alle recensioni on line fasulle o pilotate di prodotti o servizi e filtri ad hoc per stanare quelle false che cercano di intrufolarsi tra quelle genuine; alla luce del sole le pubblicità nei risultati di ricerca in rete e piena trasparenza pre-contrattuale sui contenuti e servizi digitali quanto a garanzie, assistenza, compatibilità ed interoperabilità. Sono i tratti più significativi della miniriforma del codice del consumo (dlgs 206/2005) dovuta al decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2019/2161, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 23 febbraio 2023.

La dimensione digitale dei contratti del consumatore prende più spazio nel decreto legislativo in esame, che ha cura di confermare che i dati personali sono barattabili con contenuti e servizi digitali e che descrive la sorte dei contenuti formati nella fruizione dei servizi digitali in caso di recesso da parte dell’acquirente.

Accanto a queste regole del consumo digitale, la novella innova anche aspetti diversi da quelli strettamente digitali: si tratta della chiarezza e lealtà nelle indicazioni delle riduzioni di prezzo e della disciplina del ripensamento del consumatore.Il tutto nella cornice di un rinvigorito apparato sanzionatorio con un innalzamento delle sanzioni (contro scorrettezze commerciali e clausole vessatorie si fissa un massimo di 10 milioni di euro), con il riconoscimento al consumatore del diritto a chiedere i danni causati da comportamenti commerciali sleali.

Una rete di inganni. La novella pretende trasparenza sui criteri utilizzati dalle piattaforme internet per rispondere alle ricerche di prodotti. In effetti è diffuso il comportamento del consumatore che cerca in rete prodotti e lo fa digitando su un sito o su una piattaforma una parola chiave, una frase o altri dati: sono prodotti offerti da operatori economici o da altri consumatori. Qui il fattore, che potrebbe risultare scorretto, è rappresentato dall’ordine delle risposte che appaiono sullo schermo del computer, smartphone o altro dispositivo elettronico.

Il risultato ai primi posti della prima pagina ha più possibilità di essere approfondito facendo aumentare le chance di vendita del prodotto.La questione, qui, sta nel fatto che l’elencazione delle risposte non è casuale, ma può essere determinato programmando determinati parametri.

Su questo profilo interviene la novella, ritenendo rilevante che il consumatore sappia in base a quale algoritmo, se si digita una parola chiave, un certo prodotto compare per primo. Tutti i parametri di classificazione dei prodotti dovranno, quindi, essere esposti in chiaro, in un’apposita sezione del sito, direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati. Quest’obbligo non si applica ai fornitori di motori di ricerca on line.

Su questa scia troviamo un altro obbligo di trasparenza, la cui inosservanza qualifica la condotta sempre come ingannevole: nell’ambiente online è un inganno elencare risultati di una ricerca, senza che sia indicato quale di questi sia un annuncio pubblicitario a pagamento o, comunque, se sia stato pagato un prezzo per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati.

È un imbroglio anche il bagarinaggio digitale di biglietti per eventi (concerti, spettacoli, manifestazioni sportive, mostre, ecc.), rastrellati con strumenti automatizzati di aggiramento del numero di biglietti acquistabili pro capite on line o di altro limite imposto all’acquisto di biglietti.

Recensioni censurate. Le recensioni on line sulla qualità dei servizi e prodotti sono sempre molto suggestive: influenzano sempre il subconscio nel bene e nel male, anche se razionalmente uno crede di potersi divincolare da queste avvolgenti spire digitali. Non a caso queste recensioni sono al centro di lotte giudiziarie a tutela del buon nome commerciale di chi colleziona tanti “non mi piace”, con o senza pseudo-motivazione.

La novella cambia le cose e stabilisce che se un operatore economico mostra sul suo spazio in rete le bacheche virtuali delle recensioni dei consumatori sui prodotti è indice di ingannevolezza non inserire una avvertenza, in cui si chiarisce se e come quell’operatore garantisce che le recensioni siano state scritte da chi ha veramente acquistato o utilizzato il prodotto.Di conseguenza viene codificato come ingannevole indicare che le recensioni sono genuine, se non si usano filtri per scremare le recensioni fasulle: il nuovo obbligo per l’operatore economico è adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da consumatori che effettivamente abbiano acquistato o utilizzato il prodotto.Idem va detto se, al fine di promuovere prodotti, si inviano recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o si forniscono false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali. Identico risultato di indice di ingannevolezza emerge se l’operatore, anziché agire in prima persona, incarica qualcun altro (persona fisica o giuridica) di postare false recensioni o di screditare o accreditare recensioni altrui, diffondendo false informazioni.

Dati personali barattabili. Viene ufficializzato ancora una volta nel codice del consumo che il consumatore può barattare i propri dati personali con contenuti digitali o servizi digitali.La conferma è posizionata nella perimetrazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni sulle tutele contrattuali dei consumatori.

Lasciando perdere giochi di parole, è acquisito che i dati personali sono monetizzabili in scambi commerciali.

Trasparenza. Il decreto legislativo in esame aggiunge un articolo a proposito delle informazioni precontrattuali da dare ai consumatori per i contratti conclusi su mercati digitali e aggiunge alcune notizie da dare al consumatore nella vita reale quando si acquistano contenuti e servizi digitali. Le informazioni supplementari svariano dalle condizioni di assistenza e di garanzia, dalle condizioni di funzionalità, dalla compatibilità alla interoperabilità dei contenuti e dei servizi digitali.

Pricing. Tra le informazioni precontrattuali vengono inserite le modalità di personalizzazione del prezzo. Il dlgs inserisce tra le informazioni precontrattuali l’esposizione se il prezzo sia stato preventivato da un algoritmo. Il fenomeno è talvolta indicato come pricing dinamico, espressione sublimata dell’impennata del prezzo, che compare on line, a seconda di parametri ignoti al consumatore. Possibile accorgersene chiedendo in tempi e/o luoghi diversi la quotazione dello stesso servizio e ottenendo prezzi differenti o confrontando i prezzi proposti a differenti consumatori per lo stesso prodotto.

La norma del dlgs fa salvi i diritti del regolamento Ue sulla privacy e cioè il diritto a chiedere l’intervento umano, a dire la propria opinione e a contestare la decisione delle macchine (più o meno intelligenti).

Ripensamento. Il decreto legislativo definisce che fine fanno i dati dopo il recesso dall’acquisto di contenuti e servizi digitali. Da un lato l’operatore economico deve restituire i contenuti forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo, e deve farlo in un tempo ragionevole, senza ostacoli o spese, e in un formato di uso comune e leggibile. Dall’altro lato, lo stesso operatore economico può bloccare l’accesso al servizio disdettato, anche disattivando l’account dell’utente. Infine, il consumatore che ha esercitato la facoltà di recesso ha l’obbligo di cessare di utilizzare contenuti e servizi digitali e dal metterli a disposizione di terzi.

Risarcimenti. La novella interviene a riconoscere espressamente al consumatore di chiedere i danni provocati da pratiche commerciali sleali. La norma abilita i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali a rivolgersi al giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto: il giudice deve tenere conto della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Queste azioni sono aggiuntive rispetto ad altri rimedi a disposizione dei consumatori. La novità è importante perché così si superano eventuali obiezioni a proposito del fatto che la pratica sleale non causi un danno in maniera immediata e diretta.

Antonio Ciccia Messina, ItaliaOggi Sette