Al notaio competono le verifiche ed i controlli relativi alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione, sia quelle in cui lo Stato italiano eØ lo Stato di partenza che quelle in cui eØ lo Stato di arrivo. Lo prevede lo schema di dlgs di attuazione della direttiva Ue 2019/2121 su trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere oggi all’esame del consiglio dei ministri. Per le operazioni di fusione, trasformazione e scissione transfrontaliera, il notaio è indicato come autorità competente alle verifiche sulle operazioni, il quale può richiedere i documenti o le informazioni ritenuti necessari, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti, per la verifica delle condizioni per l’attuazione della singola operazione e per la verifica dell’assenza di condizioni ostative.
Trasformazione. Definita la disciplina sulle operazioni di trasformazione transfrontaliera al fine di consentire ad una società costituita in uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro. In particolare, nel “progetto di trasformazione transfrontaliera” vanno indicati i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione. Peraltro, è previsto il diritto di recesso per i soci e la possibilità per i creditori anteriori all’iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione, anche in ragione del mutamento di legge applicabile, di poter fare opposizione. La decisione di trasformazione di una societaØ italiana deve risultare da atto pubblico.
Fusione. Riguardo alle operazioni di fusione transfrontaliera, in caso di contrasto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro, prevale la legge che regola la società risultante dalla fusione. Anche qui è prevista la redazione di un progetto comune di fusione, nel quale devono essere indicati i benefici pubblici ricevuti dalla società nei cinque anni precedenti la pubblicazione del progetto, le eventuali somme da restituire, comprendenti le garanzie escusse e le sanzioni. Sono dettate specifiche disposizioni a tutela dei soci, dei lavoratori, dei livelli di occupazione. Inoltre, è prevista la predisposizione di un “certificato preliminare” da parte di un notaio che si basa sul progetto di fusione, le relazioni illustrative, la relazione dell’esperto, nonché le informazioni in merito all’approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea. Le fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3/7/ 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione continuano ad essere regolate dal dlgs 108/2008.
Scissione. Anche per le operazioni di scissione transfrontaliera di società è prevista l’elaborazione di un progetto di scissione, a tutela dei soci e dei creditori. Rientrano nella definizione di scissione, rispettivamente: la scissione per scorporo (ex art. 2506.1, c. 1., c.c.); l’operazione con cui una societaØ assegna l’intero suo patrimonio o una parte di esso a una o piuØ societaØ preesistenti o di nuova costituzione. Nel caso di assegnazione parziale del patrimonio, l’operazione rientra nella scissione anche quando l’attribuzione di azioni o quote eØ effettuata a favore di una sola societaØ e ai suoi soci.
Sanzioni. Per i notai che rilasciano certificati preliminari privi dei requisiti previsti dalla legge è prevista la sospensione da 6 mesi ad un anno dall’esercizio della professione e la sanzione pecuniaria da 516 a 15.493 euro. Introdotto, poi, il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni seguita dalla pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese. Allo stesso modo, tra i reati societari è prevista una sanzione pecuniaria per la società da 150 a 300 quote.
Giulia Provino, ItaliaOggi