Rischio asseverazioni “ora per allora” per i crediti da sconto in fattura relativi ai bonus edilizi sorti prima dell’antifrode. Qualora vi sia il difetto della congruità, i bonus in mano al fornitore diventano di fatto incedibili, nonostante il fatto che la normativa, prima dell’introduzione dei vincoli antifrode del dl 157/2021, non richiedesse il rispetto di parametri legati ai costi degli interventi
Con un emendamento introdotto in sede di conversione del dl 115/ 2022, il decreto aiuti bis, il legislatore ha previsto nei casi di operazioni di sconto in fattura per crediti sorti prima dell’antifrode la limitazione della responsabilità solidale per un eventuale cessionario (le banche) ove il fornitore acquisisca “ora per allora” asseverazioni ed attestazioni. Tuttavia, per i crediti da sconti in fattura sorti prima delle misure ex dl 157/2021 la mancata congruità dei costi non può automaticamente compromettere la possibilità per i fornitori di cederli ai soggetti qualificati, in quanto non si tratta di parametro normativo basato sulla disciplina al tempo applicabile.
Questa considerazione consente di calibrare ulteriormente la portata delle modifiche al regime di responsabilità cessionari, con particolare riferimento alle previsioni che concernono la circolazione di crediti venuti ad esistenza quando era inoperante l’obbligo di visto ed asseverazione. Come si è già rilevato (ItaliaOggi del 23 settembre) tale regime, che circoscrive il concorso ai casi di dolo o colpa grave all’acquisizione postuma di visto/asseverazione, andrebbe ragionevolmente riferito alle operazioni non ancora perfezionate, rispetto alle quali il cessionario (specie quello “qualificato”) possa esercitare una prerogativa negoziale, condizionandone la conclusione al buon esito di detti controlli ed al riscontro delle relative evidenze documentali.
Negli altri casi (operazioni già perfezionate), l’estremo zelo nell’acquisire visto/asseverazione non dovrebbe avere come contrappeso il disconoscimento della diligenza ove il cessionario abbia, per altri versi, svolto idonei controlli. In questa prospettiva, oltre a ribadire che la due diligence svolta suo tempo è funzionalmente assimilabile al “visto virtuale” rilasciato ora per allora, vale la pena interrogarsi sull’altro fronte di verifica che resterebbe scoperto, cioè quello di congruità delle spese sostenuti per gli interventi. Trattasi di aspetti profondamente diversi, in quanto solo nel primo caso (visto/due diligence) si tratta di compiere un’analisi che, sulla base della documentazione nella specie rilevante, è rivolta a verificare l’esistenza dei presupposti che fondano l’agevolazione (in base alle regole vigenti pro tempore). Di contro, la congruità, originariamente prevista per il solo SuperBonus, ha formato oggetto di adempimento obbligatorio a valere sui crediti dal 12 novembre 2021, dunque solo da questo spartiacque temporale siamo di fronte ad un elemento che condiziona la possibilità di cedere i tax credit. Mentre per i futuri acquisti il cessionario tenderà a soddisfare quanto richiesto per la limitazione di responsabilità, rispetto ai crediti già acquistati invece dovrebbe valere il concetto per cui la mancanza dell’asseverazione non è di per sé lesiva della dovuta diligenza.
Addirittura, ove ci si attivasse per reperire ora per allora le asseverazioni, un eventuale riscontro negativo potrebbe al più assurgere a sintomo di “vizio del credito”, fermo restando che un giudizio complessivo sulla fondatezza del bonus dipenderebbe dal riscontro dei presupposti normativi, oltre che della concreta effettuazione dei lavori, quanto meno su base documentale. Quest’ultima considerazione consente, quindi, di affermare come un apprezzamento misurato circa la diligenza del cessionario, ove questi per qualsiasi motivo non disponga di detta asseverazione, debba ragionevolmente fondarsi sull’insieme dei controlli svolti.
Giuliano Mandolesi e Gianluca Stancati, ItaliaOggi