Lindbergh S.p. A., a capo dell’omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq, comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ha approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società e l’avvio del piano di Stock Grant 2023. L’Assemblea Ordinaria di Lindbergh S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che tenuto conto delle azioni proprie di Lindbergh S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia superiore al 2,5% del capitale sociale pro tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 500.000,00, stabilendo che (i) l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione (ii) l’acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli articolo 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro-tempore vigenti; (iii) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi informativi applicabili; (iv) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente ed il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente correnti più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Lindbergh nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto. In ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati in rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e, in ogni caso, ad un prezzo non inferiore, né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione; (v) l’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore in materia; (vi) gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all’art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999; L’Assemblea Ordinaria di Lindbergh ha deliberato, inoltre, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, e in particolare con le modalità di seguito precisate: (i) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato (ii) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell’interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all’organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Società; di conferire all’organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell’art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili; di conferire all’organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti; (v) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. “whitewash” di cui all’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti.