Niente modello Intrastat, né imposta di bollo, per le vendite intracomunitarie a distanza (volontariamente) fatturate dalle imprese che si avvalgono del regime semplificato OSS per l’assolvimento dell’Iva dovuta nel paese Ue di destinazione dei beni. Queste le soluzioni che Assosoftware ha indicato ai propri associati con una nota di ieri, 8 marzo 2022.
Entrambi i suggerimenti “non vincolanti” forniti dall’associazione riguardano problematiche derivanti, in definitiva, dalla storica incongruenza della normativa nazionale in merito all’inquadramento delle vendite intracomunitarie a distanza in partenza dall’Italia, qualificate impropriamente cessioni intracomunitarie non imponibili, mentre per la direttiva dovrebbero costituire cessioni extraterritoriali in quanto localizzate nel paese di arrivo dei beni.
Incongruenza aggravata recentemente dall’attivazione del regime semplificato dello sportello unico (OSS), che prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione, al quale le imprese nazionali possono però rinunciare allo scopo di (continuare a) computare i corrispettivi di tali cessioni ai fini del plafond per gli acquisti in sospensione d’imposta e del presupposto del diritto al rimborso del credito, come precisato dall’agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 802/2021. In tale eventualità, sebbene l’obbligo di indicare le cessioni nel modello Intrastat sia espressamente previsto dalla normativa originaria, l’associazione ritiene che, in considerazione dello spirito di semplificazione del regime OSS e del connesso esonero generalizzato dagli adempimenti per le imprese che se ne avvalgono, il modello Intrastat non debba essere compilato e presentato, indipendentemente dall’emissione o meno della fattura. Indicazioni in tal senso, viene osservato, sembrano desumersi anche dalle istruzioni per la compilazione degli elenchi Intrastat, aggiornate con il provvedimento del 23 dicembre 2021, in particolare dalla nota N2 relativa alla tabella della Natura della transazione, in cui si legge che negli scambi Ue diretti verso consumatori privati l’operazione non va riepilogata ai fini Intrastat.
Quanto alla questione dell’imposta di bollo sulle fatture volontariamente emesse per le operazioni in esame, l’associazione ritiene che non vi siano i presupposti del tributo “trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione”; a tal fine, suggerisce di indicare quale Natura Iva sulla fattura elettronica il codice N7, che “dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell’imposta di bollo”. Questa soluzione suscita perplessità. Intanto la circostanza che la fattura sia emessa per obbligo o spontaneamente non è rilevante ai fini dell’imposta di bollo. In secondo luogo, nonostante le diverse indicazioni ricavabili dalle istruzioni dell’agenzia sulle modalità automatizzare per il calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, le fatture con codice N7, riferendosi ad operazioni non territoriali, dovrebbero essere assoggettate all’imposta al pari di quelle con codice N2.1. L’imposta non sarebbe dovuta, invece, utilizzando il codice N3.2 delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con il che si determinerebbe tuttavia una difformità di trattamento difficilmente giustificabile.
Franco Ricca, ItaliaOggi