Giusto escludere i figli dei no-mask dalla scuola dell’infanzia e dall’asilo nido. E ciò perché mamma e papà hanno violato il «patto di responsabilità reciproca» sottoscritto da personale scolastico e famiglie che impegna tutti i genitori a far osservare ai minori le precauzioni anti Covid-19 anche fuori dall’orario di lezione. Decisivi i verbali della polizia municipale secondo cui gli interessati hanno invece trasgredito in più occasioni le misure di contenimento del contagio. Il Comune, tuttavia, si dichiara disponibile ad assicurare ai bambini «una collocazione alternativa». Emerge dall’ordinanza 444/21, pubblicata il 28 settembre dalla prima sezione del Tar Emilia-Romagna.
Salute e solidarietà. Bocciata la domanda cautelare: non sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora necessari a far annullare il provvedimento dell’amministrazione. Che sarebbe scattato dalle denunce di altri genitori di alunni della scuola dopo la partecipazione della coppia “incriminata” a una manifestazione in piazza senza mascherina. Come che sia, il provvedimento emesso dal settore servizi educativi e pari opportunità del Comune richiama la disciplina nazionale del dl riaperture, il decreto legge 33/2020, al di là dell’esatta qualificazione giuridica da dare al patto sottoscritto da direttore scolastico, educatrici, collaboratrici scolastiche e famiglie: risulta peraltro ancorato alla tutela di valori costituzionali fondamentali come il diritto alla salute e il principio di solidarietà il documento che responsabilizza i genitori nel garantire l’osservanza delle misure di contenimento nei tempi e nei luoghi della giornata in cui il figlio non si trova a scuola. Il patto di corresponsabilità firmato dai genitori al momento dell’iscrizione degli allievi è parte integrante del protocollo salute e sicurezza nelle scuole Covid-19 sottoscritto il 28 agosto 2020 e la decisione assunta dall’amministrazione comunale richiama la normativa nazionale di rango primario finalizzata al contrasto della pandemia come il dl 33/2020 (“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covi-19”) convertito dalla legge 74/2020, oltre che l’articolo 1 del dpcm 2 marzo 2021 che imponeva l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento interpersonale anche all’aperto. Pesa la disponibilità del Comune ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici ai due minori.
Prof bocciati. Di recente il Tar Lazio ha dichiarato legittima la sospensione automatica da lavoro e retribuzione dei docenti senza green pass. Con i decreti 4531/21 e 4532/21 ha respinto le istanze di alcuni insegnanti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dall’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso della certificazione anti Covid-19. Il Tar Friuli-Venezia Giulia, dal canto suo, ha sospeso i sanitari che non si vaccinano contro Sars-Cov-2: indubbia la valenza pubblicistica dell’obbligo di somministrazione per garantire la continuità dei servizi ai pazienti.
Dario Ferrara, ItaliaOggi